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28.03.2013 - tributi

RESPONSABILITA’ SOLIDALE FISCALE – IMPORTANTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.2/E del 1° marzo 2013, ha fornito importanti chiarimenti in materia di responsabilità solidale fiscale dell’appaltatore.

In particolare, viene definitivamente chiarito che le disposizioni sulla responsabilità solidale fiscale si applicano in relazione ai contratti d’appalto e subappalto, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti, non solo per il settore edile.
La norma, inoltre, non trova applicazione per le tipologie contrattuali diverse dal contratto d’appalto di opere e servizi (art.1655 del Codice Civile), quali, tra l’altro, il contratto d’opera e le forniture di beni.
La Circolare, in estrema sintesi, precisa:
· l’esclusione della disciplina per i committenti che sono persone fisiche che non svolgono attività d’impresa;
· l’esclusione della disciplina per i condomini;
· l’applicazione della responsabilità solidale fiscale in presenza di tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore) e l’operatività della sola sanzione in capo al committente (da 5.000 a 200.000 euro), anche in presenza di un semplice contratto di appalto (senza necessità di subappalto);
· la possibilità di rilasciare la certificazione di regolarità fiscale, in materia di versamenti IVA e di ritenute sui redditi da lavoro dipendente, in modo unitario, nell’ipotesi di più contratti intercorrenti tra le medesime parti;
· la necessità, in caso di pagamento dei corrispettivi tramite bonifico bancario, di attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento della disposizione di bonifico e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accredito delle somme.
Per un approfondimento della materia in esame, si rinvia alla circolare in oggetto ed alle recenti “linee guida” predisposte dall’Ance, reperibili sul sito internet del Collegio Costruttori all’indirizzo www.ancebrescia.it, unitamente ad un fac-simile di “dichiarazione sostitutiva”.
Gli uffici dell’Associazione restano a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Allegati:
Circolare 2/E del 1-3-2012
Linee guida ANCE
Dichiarazione sostitutiva (formato pdf)
Dichiarazione sostitutiva (formato word)

 


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