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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
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16.07.2014 - lavoro

ACCORDO 1 LUGLIO 2014 DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 APRILE 2010 – PRIMI CHIARIMENTI

In data 1 luglio 2014 tra l’Ance e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore è stato siglato il verbale di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 19 aprile 2010.
Con l’accordo in parola sono stati modificati alcuni istituti contrattuali, e sono stati fissati i nuovi minimi di salario e di stipendio a decorrere dal 1°luglio 2014.
Con la presente nota si riportano, ai fini degli adempimenti di immediata applicazione, i nuovi importi delle retribuzioni in vigore dal 1° luglio 2014 nonché un primo commento dei contenuti di principale interesse del rinnovo in parola.

A) Aumenti retributivi
Sono previsti aumenti dei minimi di salario e di stipendio. Gli aumenti verranno corrisposti in due tranches con decorrenza 1° luglio 2014 e 1° luglio 2015.
In calce alla presente nota si riportano le tabelle delle retribuzioni, del costo della mano d’opera e degli importi per il trattamento della malattia e dell’infortunio in vigore dal 1° luglio 2014.

B) Novità del rinnovo del c.c.n.l.

1) Contratto a tempo determinato – Art. 93 (Allegato 5)
La disciplina del contratto a tempo determinato è stata di recente modificata con il Decreto Legge 34/2014 convertito con modifiche dalla Legge n. 78/2014 (cfr. Not. n. 6/2014). Tale disposizione normativa ha eliminato l’obbligatorietà di specificare una causale per motivare la stipula del contratto e ha previsto la possibilità di effettuare fino a 5 proroghe nell’arco dei complessivi 36 mesi di durata massima del contratto a termine. Infine ha posto un limite quantitativo del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione fatta salva la possibilità che i contratti collettivi nazionali di lavoro fissino eventuali limiti diversi.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Tutto ciò premesso per chiarire che i limiti più restrittivi, indicati dal Legislatore sono derogati da quelli previsti dal contratto collettivo.
Nel rinnovo del contratto collettivo è stato previsto l’innalzamento del limite percentuale posto dal Legislatore per il ricorso ai contratti a tempo determinato.
E’ stato, infatti, introdotto un ulteriore 15% di assunzioni con contratto a tempo determinato che potrà essere effettuato con riferimento ai lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti in BLEN.IT, in aggiunta alla percentuale del 25% già prevista dal vigente Ccnl e superiore all’attuale normativa in essere (20%). Il ricorso ai contratti a termine non potrà superare, pertanto, mediamente nell’anno civile di riferimento, la percentuale del 25% +15%.
Tali limiti sono da calcolarsi con riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa nel suo complesso, in forza mediamente nell’anno civile precedente all’assunzione (1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno).
Inoltre, in caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, tale ulteriore percentuale rientrerà tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva.
Resta ferma, la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con contratto a termine e/o somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa da calcolarsi necessariamente alla fine dell’anno civile di competenza.
Gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro, in occasione di specifiche causali sono rispettivamente fissati in 5 e 10 giorni, a seconda che il contratto sia, rispettivamente, inferiore o superiore a 6 mesi.
Altro risultato, inoltre, è stato l’ampliamento del periodo di attività lavorativa prestata, necessario al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di precedenza. E’ stato, infatti, previsto che soltanto dopo aver prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, verrà riconosciuto tale diritto, derogando alla legge che lo riconosce già dopo soli 6 mesi.

2) Trasferta – Art. 21 (Allegato 2)
Con riferimento alla disciplina della trasferta è stata ampliata la casistica delle tipologie di lavorazioni che consentono, indipendentemente dalla durata dei lavori, il mantenimento dell’iscrizione alla Cassa Edile di provenienza, quali la manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, i consolidamenti e/o rinforzi strutturali, le pavimentazioni speciali e gli impianti sportivi. Dunque, la nuova disciplina contrattuale, prevede che: “Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono le seguenti tipologie di lavorazioni: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico e acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale, manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, consolidamenti e/o rinforzi strutturali, pavimentazioni speciali, impianti sportivi.”.

3) Elemento variabile della retribuzione – Art. 12 (Allegato 1) e Art. 38 (Allegato 4)
Con riferimento all’istituto dell’Evr, che non potrà avere decorrenza anteriore al 1° luglio 2015, è stata stabilita l’introduzione di un’aliquota fissa, concordata al livello nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione dell’accordo, che sarà presa a riferimento in sede territoriale quale  premio  variabile  che  tiene  conto  dell’andamento  congiunturale  del settore e che sarà correlato ai risultati in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Tale novità rappresenta pertanto una modifica importante in quanto, precedentemente, la definizione dell’Evr demandato alle parti sociali territoriali poteva raggiungere anche la misura massima del 6%.
E’ stato, inoltre, precisato che l’erogazione dell’Evr dovrà effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa ed è stato ridotto a 3 il numero degli indicatori nazionali di riferimento (eliminato il valore aggiunto Istat), ferma restando la possibilità di concordare, in sede territoriale, un ulteriore indicatore.
E’ stato stabilito, altresì, che si dovrà tenere conto degli indicatori con riferimento all’impresa nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.
Importante modifica prevista al livello nazionale a favore delle imprese è che, laddove entrambi i parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile e volume d’affari Iva) dovessero risultare negativi, l’Evr non sarà erogato.
Inoltre, è stato previsto che per l’erogazione dell’Evr il calcolo dovrà essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ed è stato precisato che per gli impiegati l’erogazione dello stesso potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.
Si rammenta che in Provincia di Brescia l’Evr negli anni 2012,2013 e 2014 non è stato riconosciuto a causa dell’andamento negativo degli indici di riferimento.

Prevedi – Art. 97 (Allegato 6)
Da 1° gennaio 2015 le parti hanno previsto un contributo a carico del datore di lavoro al Fondo Prevedi, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli secondo la scala 100/200 prevista dal Ccnl. Si rimarca che su tale contributo è dovuta solo la contribuzione Inps di solidarietà del 10%, stabilita per le somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza complementare.
Si specifica inoltre che per i lavoratori iscritti al Fondo alla data indicata, il contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro, mentre per i non iscritti al Fondo, sempre alla stessa data, il contributo in esame comporta l’iscrizione degli stessi al Prevedi.

ALLEGATI

Tabella delle retribuzioni

Costo della manodopera

Trattamento per malattia e infortunio – quote a carico delle imprese

Trattamento per malattia e infortunio – rimborso da parte della CAPE


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