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18.04.2014 - tecnica

LA CANNA FUMARIA IN UN CONDOMINIO E’ SOGGETTA AI SOLI LIMITI DEL REGOLAMENTO

(Corte di Cassazione, sentenza n. 4936 del 03 marzo 2014)

La realizzazione di una canna fumaria in condominio non ha natura di nuova costruzione e non deve pertanto rispettare le regole in materia di distanze minime. Gli unici limiti e divieti son quelli imposti dal regolamento di condominio e dalle caratteristiche minime di funzionalità e di efficienza fissati dalle normative di sicurezza e di igiene.
La Suprema Corte con la pronuncia in commento fissa alcuni principi fondamentali.
In primo luogo il Collegio ribadisce che le canne fumarie non sono costruzioni, e non sono quindi soggette ai vincoli sulle distanze minime dalle vedute di cui all’articolo 907 Cod. civ. (tre metri dal fondo del vicino). In secondo luogo i giudici hanno ribadito che l’installazione di una canna fumaria lungo il muro perimetrale di un edificio condominiale non è in contrasto con la natura del muro comune e quindi può essere attuata dal singolo condomino, purché nel rispetto dell’articolo 1102 Cod. civ. per il quale il nuovo manufatto deve rispettare il decoro architettonico dell’edificio e non violare il pari diritto degli altri condòmini ad usare la parete comune.
La Corte conclude sostenendo che in difetto di regolamento contrattuale l’installazione di una canna fumaria deve essere considerata illegittima solo se viola il decoro architettonico o se compromette la salubrità dell’aria a causa delle sue emissioni.
Nel caso in esame il proprietario di un immobile situato al piano terra di un edificio condominiale, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’assemblea condominiale, e successivamente dal Comune, aveva realizzato una canna fumaria lungo il muro perimetrale dello stabile.
Successivamente all’installazione un altro condomino aveva però fatto causa perché sosteneva che la canna fumaria pregiudicasse il suo diritto di veduta.
La Corte d’Appello adita aveva deciso per la demolizione della canna fumaria ma la decisione è stata annullata dalla Cassazione in considerazione del fatto che la canna fumaria non rientra nel novero delle «costruzioni».


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