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20.02.2014 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – ISPETTORI DEL LAVORO – NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO – DECRETO MINISTERIALE 15 GENNAIO 2014

Si informa che il Ministro del Lavoro ha approvato il nuovo “Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro” che disciplina le regole di condotta e deontologiche riferite al personale impiegato nella attività di vigilanza

Di seguito si riporta, unitamente ad alcune note illustrative dei principali contenuti, il Decreto del Ministro del Lavoro 15 gennaio 2014, di approvazione del nuovo “Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro”, disponibile nella sua interezza sul sito www.lavoro.gov.it.

 

Finalità

Nel Capo I viene, fra l’altro, precisato che il Codice in discorso risponde all’esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto ed uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle sue funzioni (art. 2).

Attività propedeutica agli accertamenti

Il Capo II del Codice, all’art. 5, sottolinea che, in relazione alla tipologia di intervento da effettuare, l’indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria, a cura del personale ispettivo e/o amministrativo, volta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerenti al soggetto da sottoporre a controllo, avvalendosi, a questo scopo, delle banche dati realizzate anche in attuazione di specifici protocolli di intesa.

In particolare, il personale ispettivo acquisisce, laddove funzionale all’accertamento, antecedentemente al primo accesso, ogni informazione relativa all’organigramma aziendale, alla forza lavoro denunciata, alla situazione contributiva ed assicurativa, mediante la consultazione, ad esempio, dei dati presenti sul Registro delle Imprese, sul sistema Comunicazioni Obbligatorie on-line e sul Cassetto Previdenziale.

Viene inoltre stabilito che, sulla base delle intese raggiunte a livello locale, il responsabile della programmazione della attività di vigilanza assume contatti con la Consigliera di parità, per la verifica dei casi da quest’ultima segnalati e per individuare eventuali ulteriori profili di discriminazione in genere.

 

Accesso ispettivo e modalità di accertamento

In proposito, il Capo III del Codice fornisce le seguenti indicazioni.

L’ispettore di vigilanza ha l’obbligo di qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro, esibendo la tessera di riconoscimento. In mancanza di tale tessera l’accesso non può avere luogo (art.6).

I rapporti fra il personale ispettivo ed i soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto. Ferme restando le finalità e le esigenze dell’accertamento, lo stesso deve essere condotto in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati (art. 7).

Il personale ispettivo, ove necessario, informa il soggetto sottoposto ad ispezione (o un suo rappresentante) dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l’esercizio delle funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali comportamenti omissivi o commissivi, diretti ad impedire l’esercizio della attività di vigilanza, o comportamenti dai quali si evince in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la medesima (art. 8).

Ferme restando le specificità delle indagini in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli accertamenti ispettivi consistono, di norma, nella identificazione delle persone presenti, nella acquisizione delle dichiarazioni, nell’esame della documentazione aziendale eventualmente presente, nella descrizione delle lavorazioni svolte e delle condizioni di lavoro. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell’indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto al controllo. In caso di accesso breve e nelle altre ipotesi individuate dall’Amministrazione, la verifica ispettiva può essere definita sulla base della corrispondenza fra la situazione aziendale accertata e quella risultante dalla consultazione delle banche dati di cui si è fatto cenno (art. 9).

L’ispettore di vigilanza può chiedere al datore di lavoro di esibire la documentazione che non può essere verificata direttamente d’ufficio. Ferma restando la verifica di tutta la documentazione utile ad un esame obiettivo della situazione aziendale e dei fatti oggetto di accertamento, ai fini della erogazione di eventuali provvedimenti sanzionatori, il personale ispettivo acquisisce esclusivamente la documentazione utile a comprovare le violazioni accertate e ad un eventuale contenzioso amministrativo/giudiziario (art. 11).

Le dichiarazioni rese dai lavoratori devono essere acquisite, di norma, durante il primo accesso. Se necessario, il personale ispettivo raccoglie le dichiarazioni dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali, dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie, dal Comitato Pari Opportunità, ove costituito, dal Consigliere di parità e, nell’ambito della vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dalle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza. Il personale ispettivo valuta, altresì, l’opportunità di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro, nonché di acquisire dichiarazioni utili all’accertamento anche da parte di altri soggetti. Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva devono essere riscontrate con elementi oggettivi, risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi. Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto sottoposto al controllo da parte del personale ispettivo. In caso di richiesta, il personale ispettivo informa il richiedente che l’eventuale accesso alle dichiarazioni può essere richiesto alla Amministrazione (art. 12).

 

Verbalizzazione e rapporto, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981

Il Capo IV del Codice dispone che:

– una volta compiute le attività di verifica e, comunque, a conclusione della visita ispettiva, il personale di vigilanza rilascia il “verbale di primo accesso”, che deve riportare i contenuti indicati dall’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In particolare ferme restando le specificità delle indagini in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel predetto verbale il personale ispettivo provvede ad effettuare l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro ed a descrivere puntualmente le modalità del loro impiego, avendo cura di precisare le mansioni svolte ed ogni altra utile notizia sulle condizioni di lavoro. Restano comunque ferme le disposizioni impartite dall’Amministrazione in materia di prescrizioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 19, e seguenti, del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’art. 15 del Decreto Legislativo n. 124/2004 (art. 13);

– nelle ipotesi in cui, in relazione ad accertamenti complessi e prolungati nel tempo, emergano ulteriori esigenze accertative per la definizione delle indagini, il personale ispettivo rilascia un “verbale interlocutorio”, contenente la richiesta motivata di documenti ed informazioni, nonché l’espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso (art. 14);

– il “verbale unico” deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare il diritto di difesa del presunto trasgressore (anche attraverso un rinvio al “verbale di primo accesso” e/o al “verbale interlocutorio”). In ogni caso, le conclusioni del “verbale unico” alle quali perviene l’ispettore di vigilanza devono essere adeguatamente motivate, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo e/o giudiziario. Qualora al termine della attività di vigilanza non faccia seguito alcun provvedimento sanzionatorio, il personale ispettivo informa tempestivamente il soggetto ispezionato mediante specifica comunicazione di definizione degli accertamenti (art. 15);

– esclusivamente in caso di mancato pagamento di alcune o tutte le sanzioni contestate, il personale ispettivo è tenuto a redigere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della Legge 21 novembre 1981, n. 689, recante l’indicazione di tutti gli elementi di prova ritenuti rilevanti ai fini della contestazione della sanzione (documentazione aziendale, dichiarazioni dei lavoratori, documentazione fotografica o cinematografica, ecc.), le osservazioni utili per valutare la gradualità della sanzione in sede di emissione della ordinanza ingiunzione e, qualora siano presentati scritti difensivi, sintetiche controdeduzioni sugli stessi (art. 16);

– gli atti di accertamento vengono tempestivamente trasmessi dal personale ispettivo al competente ufficio della propria Amministrazione, al fine dell’inoltro alle altre Amministrazioni per l’adozione dei provvedimenti di competenza (art. 17);

– nei casi in cui rilevi illeciti penali, il personale ispettivo riferisce in maniera compiuta alla Procura della Repubblica, corredando la relativa denuncia con ogni documentazione costituente fonte di prova del reato, secondo le modalità disciplinate dal Codice di procedura penale, salva l’adozione, nelle ipotesi previste, della prescrizione obbligatoria come disciplinata dall’art. 19, e seguenti, del Decreto Legislativo n. 758/1994, e dall’art. 15 del Decreto Legislativo n. 124/2004 (art. 18).

 

Profili deontologici

Infine, il Capo V del Codice:

– evidenzia che il personale ispettivo nell’esercizio delle proprie funzioni assume, nell’interesse pubblico e della tutela sociale del lavoro, quali valori fondamentali, l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e si attiene a norme di onestà ed integrità (art. 19);

– precisa che il personale ispettivo deve astenersi da qualsiasi azione arbitraria e da qualsiasi trattamento preferenziale e che il suo operato non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni indebite di qualsiasi titolo, ancorché esercitate da superiori gerarchici, né da interessi personali o finanziari (art. 20);

– individua le fattispecie in cui il personale ispettivo deve astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad indagini ispettive, trasmettendo, all’ufficio di appartenenza, l’apposita dichiarazione di incompatibilità (art. 21);

– richiama gli obblighi relativi alla tutela della riservatezza e del segreto professionale (art. 22);

– rimarca che il personale ispettivo deve astenersi da rapporti con gli organi di informazione, se non preventivamente autorizzato dall’Amministrazione, ed è tenuto ad informare quest’ultima, secondo le modalità dalla stessa stabilite, nei casi in cui venga a conoscenza di notizie inesatte riportate da organi di stampa (art. 25).

 


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