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30.05.2014 - tributi

MODIFICA ALLA TASI ED ULTERIORI MISURE FISCALI INTRODOTTE DAL DL 16/2014 (C.D. “SALVA ROMA-TER”)

(Legge 2/5/2014, n. 68 di conversione del DL 6/3/2014, n.16)

Riconosciuta ai Comuni, solo per il 2014, la possibilità di aumentare fino allo 0,8 per mille l’aliquota TASI, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure agevolative per le abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate. Prorogato al 31 marzo 2014 il termine utile per poter fruire della cd. “rottamazione dei ruoli”, ossia il pagamento delle cartelle esattoriali, relative a ruoli affidati agli agenti della riscossione sino al 31 ottobre 2013, senza gli interessi di mora.
Queste alcune delle novità contenute nel Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.54 del 6 marzo 2014, ed in vigore dalla medesima data.

Disposizioni in materia di TASI
Con riferimento all’aliquota TASI, l’art. 1 del DL 16/2014, modificando il comma 677 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2014, prevede, solo per il 2014, la facoltà per i Comuni di aumentare l’aliquota massima del tributo, per ciascuna tipologia di immobile, per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille.
Tale incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il maggior gettito sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure, relative all’abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate[1], in modo che gli effetti della TASI siano equivalenti a quelli dell’IMU sulla prima casa, pagata fino al 2012.
Come noto, l’art. 1, co. 677 della legge 147/2013 prevede che la TASI si applica con aliquota base dell’1 per mille sul “valore catastale” degli immobili, determinato con le stesse modalità vigenti ai fini IMU (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i relativi coefficienti).
A tal riguardo, viene previsto che i Comuni possono variare tale aliquota:
– in diminuzione, sino ad azzerarla,
– in aumento, a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 10,6 per mille (aliquota massima IMU + aliquota base TASI).
Tuttavia, limitatamente al 2014, veniva previsto che l’aliquota della TASI, per tutti i tipi di immobili, non potesse superare il 2,5 per mille del citato “valore catastale” degli stessi.
In merito, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1 del DL 16/2014, viene, invece, previsto che tale limite dello 2,5 per mille, limitatamente al 2014, può essere “sforato”, fino ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo, per finanziare detrazioni d’imposta per le abitazioni principali.
In sostanza, per il 2014:
■ l’aliquota massima applicabile dello 10,6 per mille (IMU+TASI) potrà salire fino all’11,4 per mille;
■ l’aliquota relativa alle abitazioni principali, per la quale non è dovuta l’IMU, potrà essere al massimo del 3,3 per mille (ossia 2,5 + 0,8 per mille).
Con riferimento alle modalità di versamento della TASI, viene previsto che il pagamento del tributo dovrà essere effettuato unicamente mediante Modello F24 oppure bollettino di conto corrente postale, mentre gli altri strumenti di pagamento (bonifico, Mav, ecc..) potranno essere utilizzati solo per la TARI.
A tal riguardo, viene confermata sia la facoltà per i Comuni di stabilire le scadenze di pagamento di TASI e TARI, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale, che la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Con riferimento al regime delle esenzioni, l’art. 1, co. 3 del D.L. 16/2014 estende alla TASI la disciplina prevista ai fini IMU[2], esentando dal tributo:
– gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a fini istituzionali;
– i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (fari, porti e aeroporti);
– i fabbricati destinati ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi, ecc..);
– i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e gli immobili posseduti dalla Santa Sede;
– i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali;
– gli immobili utilizzati da enti non commerciali[3], pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ecc..
Inoltre, il D.L.”Salva Roma-ter” modifica la disciplina del presupposto impositivo della TASI, stabilendo la non applicabilità del tributo per i terreni agricoli. In sostanza, quindi, sono assoggettati alla TASI i possessori o detentori di:
– fabbricati (abitazione principale, ulteriori unità immobiliari destinate ad abitazione, fabbricati strumentali);
– aree edificabili.

Riscossione – proroga cd. “rottamazione dei ruoli”
L’art. 2, lett. c) e d), del D.L. 16/2014, proroga al 31 marzo 2014 il termine utile per fruire della cd. “rottamazione dei ruoli”, introdotta dalla legge di Stabilità 2014.
Come noto, il comma 620 della legge 147/2013 prevede la possibilità di pagare, in un’unica soluzione, le cartelle di pagamento e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Tale definizione agevolata è prevista per le somme affidate a Equitalia fino al 31 ottobre 2013.
Di conseguenza, a fronte dell’intervenuta proroga del termine, è possibile usufruire di questo “mini-condono” pagando, in un’unica soluzione ed entro il 31 marzo 2014, le cartelle esattoriali al netto degli interessi di mora, mentre continuano ad essere interamente dovute le somme relative a imposte, sanzioni, aggi di riscossione e spese esecutive[4].

Note:

[1] Ai sensi dell’art. 1, co. 707, lett. b), della legge 147/2013 viene stabilito che i Comuni possono assimilare all’abitazione principale:
– l’unica unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata;
– l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che venga utilizzata da questi ultimi come abitazione principale;
– l’abitazione posseduta in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
[2] Si applicano le esenzioni previste dall’art. 9, co. 8, del D.Lgs. 23/2011 che, a sua volta, prevede l’applicazione di alcune disposizioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 in materia di ICI.
[3] Sul punto, il DL 16/2014 richiama espressamente l’art. 91-bis del DL 1/2012, introdotto ai fin IMU, il quale dispone che, ai fini dell’esenzione gli immobili devono essere utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali con modalità non commerciale. Nel caso in cui, l’immobile venga utilizzato per entrambi i fini, istituzionali e commerciali, l’esenzione è riconosciuta solo sulla porzione di unità immobiliare dedicata all’attività no profit. In alternativa, laddove non sia possibile fare tale distinzione, l’esenzione è riconosciuta sulla base di apposita dichiarazione.
[4] Al fine di agevolare il versamento delle suddette somme, la riscossione dei ruoli, affidati a Equitalia fino al 31 ottobre 2013, resta sospesa fino al 15 aprile 2014. Fino alla stessa data sono sospesi i termini di prescrizione (ai sensi dell’art. 1, co. 623, della legge 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014).

 


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