Print Friendly, PDF & Email
null
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
18.06.2014 - lavori pubblici

NUOVA DISCIPLINA DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA IN FASE ESECUTIVA – LEGGE 80 DEL 23 MAGGIO 2014 DEL D.L. 47/2014

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014 la Legge di conversione n. 80 del 23 maggio 2014 che recepisce le modifiche apportate in sede parlamentare al D.L. n. 47/2014, cosiddetto “Decreto Casa”.
La norma è entrata in vigore lo scorso 28 maggio 2014.
Nell’ambito del provvedimento, le misure di maggiore interesse per il settore degli appalti pubblici, sono contenute nell’articolo 12 che titola: “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”.
In particolare, la legge in parola ha regolamentato in modo nuovo il comma 2 dell’articolo 92 del D.P.R. 207/2010 e ha abrogato il comma 13 dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti pubblici), modificando la disciplina dei raggruppamenti temporanei d’impresa.
La legge di conversione, abrogando il suddetto comma 13 dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, ha annullato la previsione normativa che prevedeva che, nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovevano eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Il combinato disposto dell’abrogazione e la riformulazione del comma 2 dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 scardina parzialmente il principio, di derivazione più giurisprudenziale che di diritto, della perfetta corrispondenza tra i requisiti di qualificazione, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori.
Ne consegue che:
a) sono confermate le quote minime di requisiti richiesti nei raggruppamenti orizzontali
(mandataria almeno il 40% e ciascuna mandante almeno il 10%) e nei raggruppamenti verticali (mandataria nella prevalente e mandanti nelle scorporabili);
b) è confermato che la mandataria, nell’ambito dei propri requisiti, in ogni caso assume,
in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara;
c) le quote di partecipazione al raggruppamento, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato, ovvero a condizione che ogni quota sia adeguatamente “coperta” dai requisiti posseduti da ciascun concorrente riunito;
d) è confermato che i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, ma è introdotta la facoltà di modifica delle stesse quote, sempre entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascun concorrente riunito, previa autorizzazione della stazione appaltante che verifica la compatibilità tra le nuove quote e i requisiti di qualificazione delle singole imprese interessate;
e) non è più presente la disposizione interna (prevista dal secondo periodo del previgente articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010) secondo la quale i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione “nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma”. Pertanto non si comprende se le quote devono rispettare i parametri percentuali imposti dal primo periodo (mandataria e mandante, rispettivamente almeno il 40% e almeno il 10%) oppure se le quote, dopo l’offerta, possono essere modificate senza tener conto delle percentuali minime; si ritiene che non sia possibile derogare ai minimi imposti, dal momento che, al contrario, potrebbero essere introdotte quote insignificanti o addirittura nulle per il solo fatto che le imprese rimanenti restano in possesso di requisiti sufficienti per l’intero raggruppamento.
Tali disposizioni si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data del 28 maggio 2014, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla data suddetta, siano già stati spediti gli inviti a presentare offerta.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per gli eventuali chiarimenti.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941