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30.05.2014 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. 81/08 – MINISTERO DEL LAVORO – MANCATA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI – SANZIONI – INTERPELLO N. 9/2014

Si informa che il Ministero del Lavoro, con interpello n. 9 del 27 marzo 2014, che si riproduce in calce alla presente nota, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
Il Dicastero ricorda preliminarmente che quanto disposto dall’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 81/08, il quale prevede che “fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”. Non avendo ancora trovato attuazione il suddetto decreto, che consentirà di disciplinare le nuove modalità di comunicazione degli infortuni, restano, pertanto, in vigore i preesistenti obblighi in materia di registro infortuni.
Si tratta, in particolare, dell’obbligo di conformità al modello di cui al DM12 settembre 1958, come modificato dal DM 5 dicembre 1996, dell’obbligo di vidimazione presso le Asl competenti per territorio, salvo quanto previsto nelle Regioni che ne hanno previsto l’abolizione e, infine, dell’obbligo di conservazione sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza.
A tal proposito si rammenta che la Regione Lombardia ha abrogato l’obbligo di vidimazione del registro in parola. Pertanto, con esclusivo riferimento ai cantieri ubicati in Lombardia, non sussiste l’obbligo di vidimazione.
La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporterà per il datore di lavoro l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 626/94.
A tal riguardo, è opportuno ricordare che l’art. 304 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. al comma 1, lettera a), pur prevedendo l’abrogazione del D.Lgs n. 626/94, con il successivo comma 3 ha disposto che “con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all’armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1”.
In virtù di quanto sopra, pertanto, restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al D.Lgs. n. 626/94, cosi come modificate dall’art. 1, comma 1177, della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) che prevedono per la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni una sanzione minima di € 2.580 ed una sanzione massima di € 15.490.

Ministero del Lavoro
Roma, 27 marzo 2014
Interpello n. 9

Oggetto
: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrala in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.
Al riguardo va premesso che l’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui a/l ‘articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro bifortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce Le seguenti indicazioni.
La Commissione ritiene che- in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui alrart. 8. comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie – sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.
Il suddetto registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958 (come modificato dal DM 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro.
La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.

 


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