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21.10.2014 - trasporti

TRASPORTI ECCEZIONALI – NUOVA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è intervenuto con la Direttiva del 10/9/2014, n. 4214/RU, a integrare e modificare la Direttiva dell’1/7/2013 su alcuni aspetti, di cui le Associazioni di categoria avevano sollecitato dei chiarimenti e, di conseguenza, ad interpretare il DPR 31/2013.
Il provvedimento, come esplicita il Ministero, è diretto a ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico delle imprese e, di conseguenza a semplificare le procedure, compresa la tempistica, di rilascio delle autorizzazioni.

Autorizzazioni periodiche
Nello specifico, le autorizzazioni periodiche vengono rilasciate per veicoli e trasporti eccezionali per sole dimensioni e non per masse; per tali veicoli non è richiesto indicare i carichi massimi mentre l’abbinabilità è richiesta soltanto nel caso di veicoli con dimensioni eccedenti i limiti previsti dall’art. 61 del Codice della Strada ovvero nel caso di trattore eccezionale per massa.
E’ consentito il rilascio di tali autorizzazioni anche a complessi formati da motrice eccezionale per massa e semirimorchio a massa legale, con abbinamento annotato sulla carta di circolazione.

Autorizzazioni multiple e singole
Per le autorizzazioni multiple e singole, essendo ammesse riserve per i veicoli trainanti e trainati, deve essere rilasciata un’unica autorizzazione sul complesso base che costituisce la combinazione più gravosa in termini di massa tecnicamente ammissibile, numero di assi e tipologia assali/pneumatici, e che comporta la massima entità dell’indennizzo d’usura. Tenuto conto che l’autorizzazione è unica, le combinazioni di veicoli in essa indicati non autorizzano la circolazione contemporanea di più complessi veicolari.

Spese di istruttoria
Riguardo alle spese d’istruttoria, per tutti i tipi di autorizzazione, essendoci molteplici combinazioni possibili tra i veicoli base e quelli di riserva, potranno essere commisurate al numero complessivo di veicoli e non a quello delle loro combinazioni. Il regime d’urgenza per il rilascio dell’autorizzazioni nel termine massimo di 3 giorni deve essere opportunamente motivato, come la richiesta di oneri aggiuntivi da parte dell’Ente rilasciante.

Indennizzo d’usura
Relativamente all’indennizzo d’usura, si distingue tra il rilascio delle autorizzazioni periodiche e il rilascio delle autorizzazioni singole e multiple.
Il rilascio delle prime è subordinato alla verifica del versamento dell’indennizzo convenzionale (anche per i tratti autostradali) e della sua ripartizione secondo l’art. 18, comma 7, del Regolamento attuativo del Codice della Strada (in alcuni casi è anche concesso il pagamento dell’indennizzo forfettario) mentre per le altre, l’indennizzo si deve corrispondere una sola volta (art. 18, comma 1, del Regolamento), con riferimento alla massa massima autorizzata e al numero di viaggi richiesti.

Targhe prova
La Direttiva considera anche il rilascio di autorizzazione nel caso di circolazione con targa prova o con targa provvisoria dei veicoli eccezionali: se la circolazione deve avvenire con targa prova è rilasciata un’autorizzazione multipla relativa ad una determinata tipologia di veicoli non identificati all’origine da numero di telaio o di targa, mentre se i veicoli sono identificati all’origine possono essere rilasciate sia autorizzazioni singole che multiple; per la circolazione con targa provvisoria può essere rilasciata l’autorizzazione singola con validità pari a quella della targa provvisoria stessa.

Comodato d’uso e la locazione senza conducente
La Direttiva dispone anche per il comodato d’uso e la locazione senza conducente, precisando che tali tipologie contrattuali devono essere necessariamente registrate e che la durata dell’autorizzazione non può superare quella del contratto nonché il trasporto deve avere origine o destinazione nello stato comunitario di residenza dell’impresa locatrice.


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