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24.03.2015 - lavoro

CCNL – PREVEDI – ISTITUZIONE CONTRIBUTO CONTRATTUALE – ULTERIORI CHIARIMENTI

L’Allegato 6 al verbale di rinnovo del ccnl sottoscritto in data 1° luglio 2014 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2015, l’obbligo di versamento al Fondo Prevedi di un contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli contrattuali, a favore di tutti i lavoratori, sia operai che impiegati, in forza alle imprese edili (cfr. Not. n. 8-9/2014).
Con precedente nota informativa, cui si rinvia, (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 1/2015) sono state fornite le prime indicazioni operative per le imprese interessate. Indicazioni tutt’ora valide.
Ora, in seguito alla approvazione di un vademecum operativo da parte delle Associazioni Nazionali, sono stati chiariti ulteriori elementi che di seguito si illustrano, che peraltro non alterano l’impianto complessivo già illustrato nella precedente nota.

DURC
Preliminarmente si segnala che le imprese che non hanno provveduto a versare il citato contributo per il mese di gennaio 2015, potranno effettuare un versamento a conguaglio unitamente alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio, senza alcun onere a loro carico.
I sistemi di trasmissione delle denunce mensili dovranno prevedere, a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio, l’obbligatorietà di indicare nella denuncia l’importo del contributo in esame per gli operai dipendenti dalle imprese e la possibilità di riportare nella denuncia, in apposito campo, il citato contributo relativo al mese precedente.
I sistemi di trasmissione della denuncia provvederanno anche al controllo della congruità dell’importo denunciato per il contributo in esame, sulla base dei valori già trasmessi e che comunque si pubblicano anche in calce alla presente.
Per gli impiegati, invece, in relazione alla non conoscenza, da parte della Cassa Edile, delle informazioni relative alle giornate lavorative effettuate, l’indicazione dell’importo non sarà obbligatoria né lo stesso importo, per gli impiegati part-time, potrà essere soggetto ad un controllo di congruità.

Ruolo della Cassa Edile
Per il Fondo Prevedi, le aziende iscritte ad una Cassa Edile, trasmetteranno alla Cassa Edile stessa i dati anagrafici relativi ai propri dipendenti, operai e impiegati, non ancora iscritti a Prevedi e, mensilmente, le contribuzioni contrattuali dovute per gli stessi.
Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, viene confermata la possibilità di versare le contribuzioni al Fondo Prevedi ricorrendo all’intermediazione della Cassa Edile territorialmente competente, dichiarando alla stessa le anagrafiche degli interessati (una sola volta) e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le relative contribuzioni da versare al Fondo. Oppure, in alternativa, aprendo un canale diretto di comunicazione con il Prevedi. L’apertura di tale canale richiede il censimento dell’azienda e del rispettivo consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo Prevedi riportate sul sit www.prevedi.it ove sarà disponibile una funzionalità che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo).

Ammontare del contributo dovuto
Il contributo “contrattuale” ai Fondi Prevedi si calcola, per gli operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
In sostanza il contributo deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento, appunto, alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc..
Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
Per gli impiegati il contributo dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario. Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.
Per gli impiegati assunti con contratto part-time, salvo quanto sopra chiarito in merito alla presenza mensile, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.
Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Da ultimo si sottolinea che il contributo in parola dovrà essere arrotondato all’euro (inferiore o superiore) secondo le normali procedure.

Operai

Livelli

Parametri

Importo riparametrato

Importo maggiorato

Divi-sore

Importo orario dovuto

Op. IV Livello

140


11,20


13,2720

173

€ 0,0767

Op. Specializzato

130


10,40


12,3240

173

€ 0,0712

Op. Qualificato

117


9,36


11,0916

173

€ 0,0641

Op. Comune

100


8,00


9,4800

173

€ 0,0548

Operai discontinui

Custodi, guardiani, fattorini uscieri ed inservienti

Livelli

Importo orario dovuto

Custodi, guardiani, fattorini uscieri ed inservienti

€ 0,0456

Custodi, portinai, guardiani con alloggio

€ 0,0456

Impiegati

Livelli

Parametri

Importo mensile riparametrato e dovuto

Imp. 1^ cat. super

200

€ 16,00

Imp. 1^ cat.

180

€ 14,40

Imp. 2^ cat.

150

€ 12,00

Assistente Tecnico

140

€ 11,20

Imp. 3^ cat.

130

€ 10,40

Imp. 4^ cat.

117

€ 9,36

Imp. 4^ cat. 1° impiego

100

€ 8,00

Apprendisti

– impiegati: contributo contrattuale mensile:
8 euro

– operai: contributo contrattuale orario:
0,05 euro.


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