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29.06.2015 - ambiente

ECOREATI – ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE

Con la pubblicazione in G.U. n. 122 del 28/5/2015 entra in vigore la legge 68/2015 con la quale sono stati introdotti, nel Codice penale, cinque nuovi reati: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica.
Tra le novità introdotte dalla legge, si evidenziano anche la previsione del cd. ravvedimento operoso, che comporta una diminuzione della pena per coloro che si adoperino concretamente alla messa in sicurezza, bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi, e la definizione di sanzioni per le lesioni e le morti conseguenti al reato di inquinamento ambientale.
In attesa di ritornare in modo più approfondito sul tema, si riporta uno schema riepilogativo dei nuovi reati.

LEGGE N. 68/2015 – NUOVI “ECOREATI”

Inquinamento ambientale

Comportamento illecito: il cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Pena: reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000

Aggravanti: se l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale

Comportamento illecito: Fuori dai casi previsti dall’articolo 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri) il cagionare abusivamente un disastro ambientale, che consiste alternativamente in:

1) alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

2) alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Pena: reclusione da cinque a quindici anni

Aggravanti: se il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Comportamento illecito: la cessione, l’acquisto, il ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare abusivamente o il disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Pena: reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000

Aggravanti: se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna oppure pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.

Impedimento del controllo

Comportamento illecito: impedire, intralciare o eludere l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero comprometterne gli esiti, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.

Pena: reclusione da sei mesi a tre anni.

Omessa bonifica

Comportamento illecito: non provvedere alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica.

Pene: reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

 

 


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