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15.12.2015 - trasporti

FERMO DELLA CIRCOLAZIONE PER INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ORDINANZA DEL COMUNE DI BRESCIA IN VIGORE DA MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE

Pubblichiamo di seguito il comunicato del Comune di Brescia in merito all’ordinanza che dispone il fermo della circolazione nello stesso comune e in 11 comuni contermini al capoluogo dal 16 al 22 dicembre.
Gli uffici del Collegio Costruttori – ANCE Brescia sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

Per contenere l’inquinamento atmosferico derivante dal traffico stradale e dagli impianti termici, il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, ha firmato un’ordinanza che entrerà in vigore dalle 8 di mercoledì 16 dicembre fino alle 18 di martedì 22 dicembre compreso.

La stessa ordinanza è stata adottata anche da 11 Comuni contermini al capoluogo (Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Nave, Rezzato, Roncadelle) e da altri Comuni dell’area critica (Castegnato, Passirano, Sarezzo), mentre i Comuni di Calcinato, Muscoline, Calvagese e Bedizzole hanno adottato l’ordinanza solo nella parte che riguarda gli impianti di riscaldamento. Ricordiamo che altre adesioni potrebbero arrivare nelle prossime ore.

L’ordinanza estende il fermo della circolazione, imposto con la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 2578/14, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00, agli autoveicoli “Euro 3” diesel, destinati al trasporto persone, non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione pari al limite fissato per lo standard Euro 4. I veicoli “Euro 3” commerciali possono circolare normalmente. Il fermo della circolazione si applica con le medesime modalità previste nella citata deliberazione della Giunta regionale della Lombardia (in calce l’elenco di esclusi e derogati).

Inoltre l’ordinanza impone di ridurre di due ore la durata giornalieradi attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà superare le 12 ore giornaliere, nonché di diminuire di 1 grado centigrado, da 20° a 19°, con 2 gradi di tolleranza, la temperatura dell’aria degli edifici (ad esclusione di quelli inseriti nell’elenco in calce).

Se i divieti non saranno rispettati, scatteranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti normative.

Nel frattempo il sindaco Emilio Del Bono e il presidente della Provincia Pierluigi Mottinelli hanno inviato una lettera ai gestori dei tratti autostradali che attraversano il territorio bresciano (Serenissima  Autostrada Brescia, Autostrade per l’Italia, Autostrade Centro Padane, Autostrade Lombarde), per chiedere di adottare misure di contenimento della velocità nei tratti urbani, limitando la velocità consentita da 130 a 110 km/h in modo permanente.

Sono esclusi dal fermo degli Euro 3:

  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
  • veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione,  omologati ai sensi della vigente normativa;
  • veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  • veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  • veicoli di pronto soccorso sanitario;
  • scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.G.R. 15/06/2007, n. 4924, con d.G.R. 27/12/2007, n. 6418 e con d.G.R. 29/07/2009, n. 9958;
  • veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  • autovetture targate CD e CC.

Sono derogati dal fermo degli Euro 3 i seguenti veicoli:

  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
  • veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
  • veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
  • veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
  • veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
  • veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
  • veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Sono esclusi dall’ordinanza gli edifici appartenenti alle seguenti categorie:

  • edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • edifici adibiti a scuole materne o asili nido;
  • edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. cosi come individuati all’art. 4 comma 5 del D.P.R. 74/2013.  Le suddette limitazioni non si applicano altresì alle casistiche elencate all’art. 4 comma 6 del D.P.R. 74/2013.

Allegato: Ordinanza Euro 3


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