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30.01.2015 - lavoro

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2014-2015 – INVIO DELLE BASI DI CALCOLO – NOTA 4 DICEMBRE 2014

Si informa che l’Inail con nota dello scorso 4 dicembre 2014 ha segnalato l’avvio della spedizione alle imprese delle basi di calcolo per la determinazione del premio dovuto in sede di autoliquidazione 2014/2015.
A tal proposito l’Istituto ricorda che in via preliminare la suddetta nota ribadisce la determina n. 327 del 3 novembre 2014 e n. 330 del 5 novembre 2014 che hanno disposto, rispettivamente, che:
– la misura della riduzione percentuale dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, per l’anno 2015, è pari al 15,38%;
– il termine del 16 marzo previsto per l’invio della dichiarazione delle retribuzioni viene anticipato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile).
Per l’autoliquidazione 2014-2015 il termine è prorogato al 2 marzo 2015, primo giorno successivo non festivo, in quanto il 28 febbraio cade nella giornata di sabato.
Resta fermo il termine stabilito dagli articoli 28, comma 1, e 44, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio 2015.
Si rammenta che l’operatività delle determine del Presidente dell’INAIL n. 327/2014 e n. 330/2014 sono subordinate all’approvazione delle stesse con decreti del Ministero del Lavoro, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In riferimento all’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, di cui all’art. 22 delle vigenti Modalità tariffarie, l’Inail precisa che, ai fini del comma 2 di tale articolo, si considerano esercitate per un periodo non inferiore ad un anno, con applicazione quindi della oscillazione del tasso medio di tariffa, anche le lavorazioni – riferite alla stessa Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) – con interruzioni, purché la somma dei giorni dei periodi di osservazione raggiunga un valore maggiore di 363 giorni.Si precisa, altresì, che l’art. 22, comma 2, delle vigenti Modalità tariffarie stabilisce che il tasso specifico aziendale è quello risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minore periodo, purché non inferiore ad un anno, nell’ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.

 


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