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27.04.2015 - lavori pubblici

L’ATTESTATO SOA DEVE PERMANERE VALIDO FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI

(Consiglio di Stato sez. V 3/2/2015 n. 510)

Appare del tutto corretta la sentenza del TAR della Sardegna, secondo cui la risoluzione del contratto al tempo aggiudicato dipende dalla decadenza dell’attestazione SOA – decadenza che a questo momento non può più essere messa in dubbio – ed è collegata al principio generale statuito dall’art. 40 D. Lgs. 163 del 2006, secondo il quale l’affidamento e lo svolgimento di lavori pubblici di importo superiore a €. 150.000,00 può essere aggiudicato solamente agli operatori economici dotati dell’attestazione SOA corrispondente ai lavori da realizzare: da ciò non può che discendere che la validità di tale attestazione deve permanere fino al compimento delle opere e per questo è sufficiente rammentare che la giurisprudenza di questa Sezione ha già affermato che l’amministrazione appaltante può in ogni momento, anche dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, escludere dalla gara un’impresa, anche quella che sia stata definitivamente dichiarata aggiudicataria, allorquando accerti la mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara stessa (Sez. V, 12 luglio 2010 n. 4477).

 


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