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23.02.2015 - lavori pubblici

LE GIUSTIFICAZIONI NON POSSONO MODIFICARE SOSTANZIALMENTE LA STRUTTURA DELL’OFFERTA

(Consiglio di Stato sez. V 22/12/2014 n. 6267)

Pur essendo consentite modifiche alle giustificazioni o giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime (Sez. IV 10 giugno 2014, n. 2982; Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1667), nonché aggiustamenti fondati su sopravvenienze di fatto o normative (Sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676, 7 febbraio 2012, n. 636), non sono invece ammesse modifiche sostanziali o della logica complessiva dell’offerta o l’apodittica e non dimostrata rimodulazione delle voci di costo ad essa relative, tanto più se questa venga effettuata, in spregio alla par condicio tra i concorrenti, al fine di adeguarsi a prescrizioni inderogabili della normativa di gara.

 


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