Print Friendly, PDF & Email
Tel. 030.399133 - Email: info @ ancebrescia.it
23.06.2016 - lavoro

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA – D.LGS. N. 148/2015 – RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI – D. M. N. 95442/2016 – CRITERI PER L’APPROVAZIONE DELLE DOMANDE

Si informa che, come previsto dall’art. 16, co. 2 del D.lgs. n. 148/2015 (c.d. di “Riforma degli ammortizzatori sociali”, cfr. circolare del Collegio n. 48/2015), il Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 95442 del 15 aprile 2016, ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo).
Si fa riserva di integrare la presente nota con le ulteriori indicazioni operative che verranno eventualmente definite dall’Inps dopo la pubblicazione del Decreto in commento sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Dicastero ha quindi decretato che dal 1° gennaio 2016, in particolare, la Cigo sarà concessa, come già indicato dall’art. 11, co. 1 del D.Lgs n. 148/2015 per:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
Nell’ambito della definizione di transitorietà della situazione aziendale e temporaneità della situazione di mercato, è stata recepita l’istanza dell’Ance tesa a confermare che la prevedibilità della ripresa dell’attività lavorativa debba essere valutata dalla sede Inps competente con un giudizio “ex ante”.
A tal fine, l’esame della domanda di Cigo riguarderà la congiuntura negativa riguardante la singola impresa, eventualmente il contesto economico in cui l’impresa opera, con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Pertanto, le circostanze sopravvenute durante il periodo di Cigo non dovranno essere considerate.
Ai fini dell’ammissione all’integrazione salariale l’art. 2, inoltre, stabilisce che le imprese sono tenute a presentare una relazione tecnica che, oltre ad illustrare le ragioni che determinano la sospensione o riduzione di orario, dovrà confermare elementi oggettivi (dati economici di bilancio o, in via alternativa, documentazione tecnica concernente la situazione di crisi del settore, nuove acquisizione di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto), utili a dimostrare la continuità operativa sul mercato.
Gli articoli successivi, dal 3 al 9, che disciplinano le singole causali di intervento, evidenziano il ruolo determinante della relazione tecnica e dei suoi allegati ai fini della concessione della Cigo.
In particolare, relativamente alla causale mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato, è necessario che le imprese documentino l’andamento degli ordini o delle commesse e, facoltativamente, presentino documenti relativi al bilancio e al fatturato che comprovino la situazione di difficoltà dell’azienda.
Tale facoltà diviene un obbligo nel momento in cui, a richiesta dell’Inps, l’azienda è tenuta a presentare la documentazione contenente gli indicatori economico finanziari di bilancio.
Una novità assoluta riguarda il requisito aziendale contenuto nel comma 4 dell’art. 3 che impone alle aziende, interessate all’accesso alla Cigo per mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato, di aver avviato l’attività produttiva da almeno tre mesi dalla presentazione dell’istanza.
Tale requisito, peraltro, come espressamente menzionato nel Decreto, non è necessario ai fini della richiesta della Cigo per gli eventi meteorologici in edilizia.
Si ritiene, pertanto, che per tutte le altre causali estranee all’art. 3 operi la stessa esclusione, dal momento che lo stesso comma 4 dell’art. 3 circoscrive l’ambito di applicazione di tale condizione alla sola fattispecie “mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato”.
Rispetto alla causale fine cantiere/fine lavoro e fine fase lavorativa, ai fini della concessione della Cigo, i periodi di sospensione tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro, secondo il nuovo schema dettato dall’art. 4, comma 1, non dovranno superare i tre mesi.
Su tale tema si evidenzia che, rispetto ad una versione precedente assolutamente critica, con la quale si prevedeva un intervallo non superiore a 15 giorni, l’Ance aveva richiesto di eliminare ogni riferimento temporale.
Per ciò che concerne la casuale eventi meteorologici, la relazione tecnica che dovrà indicare l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento meteo e le relative conseguenze sull’attività in corso, dovrà essere accompagnata dai bollettini rilasciati dagli organi accreditati.
Rispetto a tale ultimo adempimento, è opportuno ricordare che la previgente normativa non sanciva un obbligo a carico delle imprese ma, di fatto, per prassi consolidata, già in alcune realtà territoriali le aziende interessate a tale causale corredavano la domanda di Cigo con i suddetti bollettini meteo.
L’art. 9 inserisce una generica ed autonoma causale di Cigo in caso di sospensione dell’attività lavorativa a seguito di ordine di una pubblica autorità, ovviamente per cause non imputabili né all’azienda né ai lavoratori.
In questa ipotesi, la domanda potrà essere accolta solo se la relazione tecnica comprovi che la sospensione dell’attività è dovuta ad eventi improvvisi e di rilievo non imputabili alla responsabilità dell’azienda, o per effetto di ordini di pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all’azienda stessa.
L’art. 10 conferma che può essere concessa la Cigo per periodi, comunque, non superiori a tre mesi, fatti salvi gli eventi oggettivamente non evitabili, nelle unità produttive dove è in corso una riduzione dell’orario di lavoro per contratto di solidarietà. I due trattamenti, pertanto, potranno coesistere nel medesimo periodo, purché si riferiscano a lavoratori distinti.
I periodi in cui vi è coesistenza sono computati per intero e come giornate di Cigo. Per l’edilizia tale previsione, ai fini del computo della durata massima complessiva degli ammortizzatori sociali non costituisce un limite, in quanto nel settore delle costruzioni il contratto di solidarietà non viene conteggiato la metà come invece avviene per l’industria in genere.
L’art. 11, infine, stabilisce che, in caso di supplemento di istruttoria a causa di un possibile rigetto totale o parziale della domanda, l’Inps possa sentire le organizzazioni sindacali di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/15 che hanno partecipato alla consultazione sindacale.
Fermo restando che il settore dell’edilizia, rispetto alla consultazione sindacale, come noto, non ha obblighi in tal senso per richieste di Cigo relative alle prime 13 settimane, ma solo per le istanze di proroga della Cigo oltre le suddette 13 settimane, sembrerebbe emergere l’incomprensibile esclusione delle associazioni datoriali di categoria dal contesto istruttorio suppletivo.
A tal riguardo, si assicura il massimo impegno dell’Ance al fine di ottenere un chiarimento nel merito e, comunque, se fosse confermata l’interpretazione restrittiva, a intervenire nelle sedi opportune per un doveroso correttivo a tale previsione normativa, non suffragata da alcuna ragione tecnica – amministrativa.
Per quanto non espressamente richiamato dal Decreto in commento, si conferma che l’Inps è in procinto di pubblicare una circolare operativa contenente opportune indicazioni sui criteri di valutazione delle istanze di Cigo nonché, con riferimento al settore edile, sui criteri per l’individuazione dell’unità produttiva che, come preannunciato, si auspica “migliorati” rispetto a quelli indicati nel messaggio Inps n. 7336 del 7 dicembre 2015.
Si fa riserva di fornire tempestivamente ogni eventuale ed ulteriore novità in merito.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941