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29.01.2016 - lavori pubblici

LA VIOLAZIONE TRIBUTARIA PER ESSERE OSTATIVA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEVE ESSERE DEFINITIVA

(TAR Lazio Roma sez. III ter 12/11/2015 n. 12842)

E’ preferibile l’interpretazione sostanzialistica, in base alla quale “ai fini della partecipazione alle gare d’appalto, l’accertamento della violazione degli obblighi tributari non è sufficiente affinché operino le preclusioni previste dall’ art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163/2006 occorrendo, altresì, che tale accertamento sia divenuto definitivo per effetto della decorrenza del termine di impugnazione dell’atto stesso, senza che l’impresa abbia presentato ricorso, o di una pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito autorità di cosa giudicata (Cons. Stato Sez. V, 23-01-2012, n. 262)”.

 


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