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29.07.2016 - lavori pubblici

MODALITA DI COMPILAZIONE DEL DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Il Ministero delle Infrastrutture e trasporti in data 22 luglio 2016 ha emesso un comunicato con le indicazioni necessarie alla compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), previsto dal nuovo Codice degli Appalti pubblici, il D.Lgs. 50/2016.

In allegato al comunicato è stato riprodotto un testo dello schema, approvato a livello comunitario con un regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 170 del 22 luglio 2016). Il modello allegato al Comunicato è stato adattato, per quanto possibile, alla situazione nazionale e potrà così essere utilizzato da tutte le amministrazioni appaltanti.

Pertanto in tutte le procedure di gara verrà richiesta la compilazione di detto DGUE, ancorché non poche delle informazioni ivi richiesta vengano poi nuovamente riproposte nell’ulteriore documentazione di gara.

Testo del comunicato e dello schema adattato dal ministero del DGUE sono pubblicati sul sito internet del Collegio dei Costruttori all’indirizzo www.ancebrescia.it.

 

  1. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE

A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE sarà reso disponibile esclusivamente in forma elettronica. Fino a tale data, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico nelle procedure che consentono di compilare il DGUE in forma elettronica, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. In tal caso sarà sufficiente scrivere anche manualmente sul Documento: “Si conferma che le informazioni del presente Documento sono a tutt’oggi valide. Data. Nominativo in stampatello. Firma”.

Il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell’autorizzazione al subappalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono essere indicate anche con appositi richiami nel modello di formulario.

Si rammenta che il documento, ancorché non obbligatorio, può essere richiesto dall’Amministrazione appaltante anche nella procedura negoziata non preceduta da bando esperita in tutti i casi previsti dall’art. 63 del Codice, diversi dalla gara deserta o con offerte inappropriate (art. 63 lett. b e c), e per affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro.

 

  1. Struttura e modalità di compilazione del DGUE

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di:

– non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

– soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice;

– rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell’art. 91 del Codice.

 

Il DGUE è articolato in sei Parti

 

La Parte I contiene la richiesta dei seguenti elementi:

– codice fiscale della stazione appaltante;

– CIG;

– CUP (ove previsto);

– codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei).

 

La Parte II contiene le informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti, sull’eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Le informazioni da fornire relativamente all’eventuale iscrizione dell’operatore economico sono quelle relative alla qualificazione SOA, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

2) Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese, consorzi ordinari o imprese aderenti ad un contratto di rete di imprese, per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili, o di cooperative, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

3) In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l’impresa indica la denominazione dell’operatore economico di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. L’impresa ausiliaria compila un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall’avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

4) In caso di subappalto, l’operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, ove richiesto, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della Parte II, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall’avviso o dai documenti di gara, e dalla Parte VI.

 

La Parte III contiene l’autodichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall’art. 80 del Codice.

La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall’art. 80, comma 1. Nel caso l’imprenditore abbia riportato condanne è opportuno leggere quanto riportato in merito dal Comunicato ministeriale.

La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro. Anche queste casistiche sono ampiamente analizzate dal Comunicato

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all’art. 80:

comma 2 (infiltrazioni mafiose)

comma 5, lettere:

  1. f) divieto di contrarre con la P.A.
  2. g) false dichiarazioni per ottenere la SOA
  3. h) divieto di intestazione fiduciaria
  4. i) normativa sull’assunzione dei disabili
  5. l) mancata denuncia di pressioni di concussione o estorsione
  6. m) situazioni di controllo con altro concorrente

art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001: dipendente dell’Amministrazione pubblica negli ultimi 3 anni, ora alle dipendenze dell’appaltatore.

 

La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall’art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità.

Nella Parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste dal bando di gara.

 

La Parte V contiene l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall’Amministrazione aggiudicatrice o dall’Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, da compilare solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE va indicata – in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto – anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico. Si rammenta che l’art. 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

ALLEGATI:

Dgue_modello_ripubblicato
Comunicato Ministero Infrastrutture DGUE 22 luglio 2016


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