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26.02.2016 - urbanistica

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2005

(articolo a cura del Geom. Antonio Gnecchi)

Con la legge regionale 12 novembre 2015, n. 38 sono stati sostituiti tre articoli della legge regionale n. 12 del 2005 che riguardano tutte le funzioni amministrative in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, le funzioni della commissione per il paesaggio e le modalità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In particolare:
A- con il nuovo articolo 80 sono state attribuite le nuove funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica inserendo, ex novo, l’esercizio anche dell’unione di comuni, salvo i casi di esclusione.
Spettano, pertanto ai comuni o alle unioni di comuni, tutte le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, oltre a quelle del parere in materia di condono e sanatoria edilizia, ad esclusione di quelle che restano attribuite alla provincia, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane.
Alla regione spettano le funzioni amministrative già in precedenza a questa attribuite.
Alla provincia sono state tolte le funzioni che riguardano:
– le opere di sistemazione montana per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale,
– gli interventi di trasformazione del bosco.
Nel contempo le sono state attribuite le seguenti funzioni:
f) le opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee,
g) interventi relativi a opere idrauliche realizzate dalla provincia, ad eccezione di quelle di canali inclusi nell’Allegato A alla LR n. 12/2005,
h) le opere di sistemazione montana, non di competenza delle comunità montane.
Agli enti gestori dei parchi regionali sono state attribuite le funzioni amministrative relative a due tipologie di interventi:
a) quelli da realizzare in ambiti assoggettati alla specifica disciplina comunale dal PTCP,
b) quelli relativi a opere idrauliche realizzate dall’ente gestore del parco regionale, ad eccezione di quelle di canali inclusi nell’Allegato A alla LR n. 12/2005.
Infine, sono state attribuite alle comunità montane le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, oltre al parere in materia di sanatoria edilizia, relative a due tipologie di intervento:
a) opere di sistemazione montana per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale,
b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dalla comunità montana, ad eccezione di quelle di canali inclusi nell’Allegato A alla LR n. 12/2005.
Un elemento di novità riguarda gli interventi di trasformazione del bosco (comma 7) le cui funzioni amministrative, che comprendono anche gli interventi o opere che comportino la trasformazione del bosco, ad esclusione di quelle di competenza regionale, sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori dei parchi, dalle comunità montane e dalle unioni di comuni.
La norma precisa, però, che, qualora non si renda necessaria la trasformazione del bosco, nel caso di interventi o opere edilizie, l’ente competente, rilascia un unico provvedimento paesaggistico, esprimendo una propria valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione dell’opera.
Agli enti, a cui sono state attribuite le suddette funzioni amministrative, competono anche gli atti e i provvedimenti inibitori di sospensione dei lavori (comma 8).
L’ultima disposizione riguarda la sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari all’esercizio delle funzioni amministrative.
Il comma 9, infatti, prevede che per i comuni o per le unioni di comuni, sia stata verificata la sussistenza di tali requisiti per esercitare le funzioni amministrative a loro attribuite.
Per i comuni o unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e provvedimenti sanzionatori, sono esercitate per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori del parchi e dalle comunità montane, nonché dalla provincia per i restanti territori.
Alla stessa stregua per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative sono esercitate dalla regione.
B- con il nuovo articolo 81, si sono modificate le materie sulle quali la commissione del paesaggio si esprime.
È stata tolta l’espressione del parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e all’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 159 (regime transitorio), aggiungendo quelle di cui all’articolo 4 del dPR n. 139 del 2010 in ordine al procedimento dell’autorizzazione paesaggistica semplificata.
Sono stati tolti i punti 4 e 5 dello stesso articolo.
C- con il nuovo articolo 82, che disciplina le modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, si è incluso, tra le funzioni amministrative relative al rilascio della stessa, e applicazione delle relative sanzioni, anche quelle relative al dPR n. 139 del 2010, sul procedimento semplificato.
È stato tolto, ovviamente, il riferimento al solo art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dopo l’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR e al PTCP.
È invece stato completamente corretto il dispositivo sulla validità dell’autorizzazione paesaggistica, precedentemente valida per 5 anni dalla data della stessa, con l’immediata efficacia dell’autorizzazione che conserva efficacia per il periodo stabilito dal D.Lgs. n. 42/2004, così come è stato modificato ad opera dell’art. 12, comma 1, lettera a), della legge n. 106 del 2014, ovvero:
– L’autorizzazione è efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione,
– I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo,
– Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

 


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