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22.06.2017 - lavoro

INPS – CONGEDO FACOLTATIVO PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI – MESSAGGIO N. 1581/2017

Si segnala che l’Inps, con il messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017, che si riporta in calce alla presente nota, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla fruizione del congedo facoltativo durante l’anno 2017 per il padre lavoratore che ha maturato il diritto al 31 dicembre 2016.
L’Istituto ha infatti precisato che l’indicazione riportata nel precedente messaggio n. 828/2017, inerente l’impossibilità di fruire nel 2017 del congedo facoltativo e della relativa indennità poiché non prorogato dalla legge di stabilità 2017, si riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno stesso, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi nel 2016, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 205, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può quindi essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento, verificatisi nell’anno 2016.

Inps

Roma, 10 aprile 2017

Messaggio n. 1581

Oggetto: Chiarimenti in merito al messaggio Hermes n.828/2017 relativo al congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.

A seguito della pubblicazione del Messaggio Hermes n.828 del 24 febbraio u.s. in tema di fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, sono pervenute richieste di chiarimento in merito alla possibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017.
A tal proposito si rappresenta che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016.
Si precisa pertanto che la disposizione contenuta nel messaggio 828/2017, relativa all’impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017 e della relativa indennità, si riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno 2017, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. l’art.1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016).


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