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21.09.2017 - lavori pubblici

L’INDICAZIONE DI UNA QUOTA SUBAPPALTABILE SUPERIORE A QUELLA CONSENTITA NON È MOTIVO DI ESCLUSIONE

(Consiglio di Stato sez. III 18/7/2017 n. 3541)
Il superamento della quota massima normativamente consentita non determina l’esclusione del concorrente per l’invalidità della dichiarazione, ma comunque preclude l’affidamento in subappalto dei lavori oltre la quota massima (cfr. Cons. Stato, VI, n. 557/2004; TAR Salerno, I, n. 487/2011; TAR Lazio, III, n. 2799/2007; TAR Campania, n. 466/2003), imponendo che il concorrente sia tenuto a svolgere in proprio la prestazione per la residua quota, sempre che sia in possesso dei requisiti a ciò necessari (cfr. TAR Piemonte, II, n. 2248/2001).


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