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24.05.2017 - tributi

PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL “DECRETO TERREMOTO”

(Legge 7 aprile 2017, n. 45, di conversione del Decreto Legge 8/2017)
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84, del 10-04-2017 la legge 7 aprile 2017, n. 45, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 8/2017 recante «Nuovi interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» (cd. “Decreto Terremoto”).
Il Provvedimento, modificato in sede di conversione, contiene una serie di misure fiscali, che si aggiungono a quanto già previsto dal primo “Decreto Terremoto” [1], necessarie per far fronte allo stato di emergenza che ha colpito i territori del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo).
Di seguito una breve sintesi delle principali disposizioni fiscali, d’interesse per il settore, contenute nella legge n.45/2017.

Versamenti e adempimenti tributari –
Art. 11
Durante la fase di conversione in legge del DL 8/2017 sono state confermate, tra l’altro, le disposizioni aventi ad oggetto la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari a favore delle persone fisiche e giuridiche, con residenza o sede legale nei Comuni terremotati, introdotte dall’art. 48 del DL n. 189/2016.
Come noto, infatti, l’art. 11 del DL n. 8/2017 ha prorogato fino al 30 novembre 2017 (termine in origine fissato al 30 settembre 2017) il periodo di sospensione dei versamenti tributari, così da consentire ai contribuenti di destinare le risorse disponibili alla ripresa delle attività, potendo contare su un effettivo rinvio dei versamenti fiscali.
In sostanza, in conformità a quanto previsto dal DM 1° settembre 2016, viene stabilito, sia per le persone fisiche residenti nei Comuni terremotati, che per le persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei medesimi Comuni, la sospensione dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 novembre 2017 relativi a versamenti ed adempimenti tributari, anche se derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione o da avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, viene previsto che:
►la ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi avverrà entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
► gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, saranno effettuati entro il mese di dicembre 2017.
Viene, inoltre, confermata e prorogata la sospensione, dal 1°gennaio 2017 sino al 30 novembre 2017, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione di somme risultanti da avvisi d’accertamento esecutivi, nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, compresi quelli delle Regioni e degli Enti locali (art.11, co.2, DL 8/2017).
Resta fermo che la sospensione non riguarda l’effettuazione ed il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta che, tuttavia, laddove non versate a causa della gravità degli eventi verificatesi nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016 e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016, potranno essere corrisposte, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2017.
Sempre in tal ambito, viene previsto che, indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti d’imposta, su richiesta dei soggetti interessati che risiedono nei Comuni terremotati (si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo), possono sospendere le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 novembre 2017[2].
A tal riguardo, viene confermato che nelle suddette ipotesi in cui si è dato luogo a tale sospensione delle ritenute (sempre su richiesta dei soggetti interessati), i versamenti ricominceranno a decorrere dal 16 dicembre 2017.
In merito, tra le novità introdotte in sede di conversione, è stata prevista la possibilità che venga emanato un Decreto del MEF, entro il 30 novembre 2017, che regoli le modalità con cui procedere a tali versamenti ed, in particolare, preveda la possibilità di rateizzare quanto dovuto, fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo[3].

Finanziamenti agevolati per il pagamento delle imposte – art. 11
Confermata la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di chiedere un finanziamento agevolato ed assistito dalla garanzia dello Stato[4], da erogare entro il 30 novembre 2017, per il pagamento dei tributi che:
► sono stati sospesi nel corso del 2016;
► sono dovuti nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 e 31 dicembre 2017.
Inoltre, per il pagamento delle imposte dovute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, mediante il versamento in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2018, sempre nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, è riconosciuta la medesima possibilità, ovvero di chiedere un finanziamento assistito (o un eventuale integrazione se già ricevuto), da erogare entro il 30 novembre 2018.
Per l’attuazione di tale misura è prevista l’emanazione di un Decreto attuativo del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Provvedimento.
Vista la natura assistenziale di tale disposizione viene riconosciuto, a favore dei beneficiari del finanziamento, un credito d’imposta di importo pari alla somma degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento.
Tale credito è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere all’ente erogante, per ciascuna scadenza di rimborso, quanto dovuto per i relativi interessi e spese del mutuo contratto.
Le banche o gli Istituti di credito che hanno erogato il prestito, potranno utilizzare il credito d’imposta ricevuto dal beneficiario, tramite compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), oppure mediante la cessione del credito alle società facenti parte del medesimo gruppo[5].
Per quanto riguarda, invece, la quota capitale dei finanziamenti deve essere restituita in cinque anni e il relativo piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento[6].

Ulteriori misure fiscali contenute nel Provvedimento
Inoltre, tra le novità in materia fiscale, introdotte nella fase di conversione in legge del DL 8/2017, si segnalano:
► l’esenzione dall’imposta di registro (originariamente prevista solo per l’imposta di bollo) per tutte le istanze, i contratti e i documenti presentati alla PA, fino al 31 dicembre 2017, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione.
In merito, viene precisato che non sarà possibile procedere al rimborso dell’imposta di registro già versata, relative alle istanze presentate fino all’entrata in vigore della presente legge di conversione.
► l’estensione del cd. “credito d’imposta per il Mezzogiorno” anche alle imprese operanti nelle regioni colpite dagli eventi sismici, ovvero Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo (art. 18-quater).
In particolare, viene prevista, anche per le zone terremotate, l’applicazione, fino al 31 dicembre 2018, dell’agevolazione introdotta dalla legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) che, come noto, attribuisce un credito d’imposta alle imprese che decidono di acquistare beni strumentali da destinare alle strutture produttive situate al Sud.
Il beneficio è attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese;
► la destinazione delle risorse statali della quota dell’otto per mille dell’IRPEF, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione dei beni culturali, per gli interventi di ricostruzione e di restauro su tali beni danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici (art. 21-ter);
► la proroga al 30 giugno 2017 del termine (originariamente fissato al 28 febbraio 2017) entro cui i titolari dei fabbricati, ubicati nelle zone terremotate, devono presentare la dichiarazione che attesta la relativa distruzione o inagibilità, al fine di avere diritto alla detassazione IRPEF, IRES, IMU.
La stessa scadenza viene prevista anche per l’adozione delle ordinanze sindacali di sgombero che dichiarano l’inagibilità, totale o parziale, necessaria ai fini della detassazione dei fabbricati.
Per completezza si ricorda che l’esclusione dal reddito imponile dei suddetti edifici opera sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità, e, comunque, sino all’anno d’imposta 2017, mentre l’esenzione IMU e TASI è prevista fino al 31 dicembre 2020.

Note:
[1] DL n.189/2016 convertito, con modificazioni nella legge n. 229/2016
[2] Tale disposizione era già contenuta nell’art. 48, co. 1-bis, del DL 189/2016, ma in sede di conversione del DL 8/2017 il dettato normativo è stato riformulato, chiarendo che tale possibilità è riconosciuta a favore di tutti gli interessati residenti nelle zone terremotate, indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d’imposta.
[3] Ai sensi dell’art. 9, co. 2-bis, della legge n. 212/2000.
[4] Sul punto viene precisato che gli enti creditizi possono contrarre i suddetti finanziamenti secondo contratti tipo definiti da un’apposita convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti Spa e l’ABI.
[5] Ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.
[6] Inoltre, viene previsto che l’istituto di credito erogante deve comunicare all’Amministrazione finanziaria, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento e le relative informazioni, secondo modalità e termini che saranno approvati con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 maggio 2017.

 


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