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08.02.2018 - lavoro

CORTE COSTITUZIONALE – CONTRATTO DI APPALTO – RESPONSABILITà SOLIDALE DEL COMMITTENTE – ESTENSIONE AL CONTRATTO DI SUBFORNITURA – PRESUPPOSTI – SENTENZA 6 DICEMBRE 2017, N. 254

Con sentenza n. 254 del 6 dicembre scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in tema di responsabilità solidale negli appalti.
Tale norma prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
La questione di legittimità costituzionale rimessa alla Consulta da parte della Corte di appello di Venezia si fondava sull’assunto che, poiché il comma 2 dell’art. 29 non sarebbe suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti di appalto e subappalto, non sarebbe possibile operare un’estensione – per interpretazione analogica – del vincolo solidaristico anche ai rapporti commerciali di subfornitura. Ciò, ad avviso della Corte territoriale, avrebbe potuto configurare una violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha ribaltato tale orientamento, dichiarando non fondata la questione di legittimità e stabilendo, invece, l’applicazione estensiva di detto articolo.
La sentenza parte dall’analisi della questione giurisprudenziale, sulla quale è tuttora aperto il dibattito, riguardante la qualificazione giuridica del contratto di fornitura: in particolare, circa l’autonomia o meno del contratto di fornitura rispetto al contratto di appalto di cui all’art. 1655 del codice civile.
Senza entrare nel merito del dibattito giurisprudenziale su tale distinzione, si ritiene degno di nota, ai fini giuslavoristici, sottolineare l’orientamento emerso dalla sentenza in oggetto con riguardo alla responsabilità solidale.
La Corte Costituzionale ha, infatti, sostenuto che è possibile operare l’estensione della responsabilità del committente/appaltatore ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore.
Il Giudice costituzionale ha ritenuto, peraltro, di poter superare l’obiezione secondo cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento), evidenziando come l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale esclusivamente rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all’ambito, distinto ma comunque omogeneo, in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura.
L’introduzione della norma sulla responsabilità solidale – la cui ratio risiede nella necessità di evitare che meccanismi di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli di decentramento.
Diversamente, si aprirebbero, ad avviso della Corte, contrasti con l’art. 3 della Costituzione.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, la norma di cui all’art. 29, comma 2, del Decreto legislativo n. 276/2003, a giudizio della Corte Costituzionale, va correttamente interpretata nel senso che il committente/appaltatore è obbligato in solido anche con il subfornitore, relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi, al pari quindi di quanto lo è verso i dipendenti del subappaltatore.


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