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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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05.07.2019 - tributi

CERTIFICATO UNICO DEI DEBITI TRIBUTARI

(Provv. Agenzia Entrate n.224245/2019)

Disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – il modello per la richiesta ed il rilascio della certificazione dei debiti tributari per imposte dirette, IVA, imposte di Registro ed altre imposte indirette, valida ai fini delle procedure di cui al nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (D.Lgs. 14/2019).
Il certificato unico dei debiti tributari, corredato dalle relative Istruzioni, è stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n.224245/2019 del 27 giugno 2019, che ha definito, altresì, il modello di richiesta del certificato, con le istruzioni, a cura del debitore.
Come noto, la certificazione unica dei debiti tributari è stata prevista in attuazione dell’art.364, co.2, del D.Lgs. 14/2019 (cd. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), in vigore dal 16 marzo 2019.

Il certificato unico dei debiti tributari
Come stabilito nel Provvedimento 224245/2019 oggetto di verifica sono le imposte sui redditi, l’IVA, le imposte di Registro e le altre imposte indirette (ad esempio, le Ipotecarie e Catastali), ad esclusione dei tributi locali.
Nel certificato unico i debiti tributari, che devono riguardare sia le contestazioni in corso, sia quelle già definite, per le quali i debiti non sono stati soddisfatti [1], vengono indicati mediante un prospetto che si riferisce a:

  • tipologia di atto (colonna A);
  • identificativo dell’atto (colonna B);
  • anno d’imposta (colonna C);
  • data di notifica o consegna (colonna D);
  • importo residuo dovuto (colonna E) [2];
  • importo residuo dovuto non definitivo (colonna F) [3];
  • istituti definitori gestiti dall’Agenzia delle Entrate (colonna G);
  • istituti definitori gestiti dall’Agenzia delle Entrate/Riscossione (colonna H);
  • dilazione di pagamento (colonna I);
  • importo sospeso (colonna L);
  • importo in contenzioso (colonna M) [4].
  • la richiesta del certificato

L’attestazione dei carichi pendenti deve essere richiesta a cura del debitore (o da un altro soggetto, da lui delegato), ovvero del tribunale, presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio in base al domicilio fiscale del debitore.

L’invio della richiesta di certificazione può essere effettuato mediante:

consegna diretta all’ufficio che rilascia la relativa ricevuta;

raccomandata con avviso di ricevimento allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;

posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato unico debiti tributari (art.364 D.Lgs. n.14/2019)”.

Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale e nel caso, invece, della firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello [5].

Se la richiesta è presentata dal debitore (e non da un suo delegato) la stessa, nonché il certificato, sono assoggettati all’imposta di bollo [6] e ai tributi speciali.

 

Note:
[1] Si tratta dei dati desunti dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
[2] L’importo indicato è al netto degli interessi di mora di cui all’art.30 del DPR n. 602/1973 previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi.
[3] L’importo non è definitivo nelle seguenti ipotesi:
– atto per il quale pendono i termini di impugnazione;
– atto impugnato o collegato ad atto presupposto impugnato;
– atto per il quale non sono decorsi i termini di pagamento.

[4] L’importo indicato corrisponde a quello oggetto di contestazione alla data di rilascio del certificato.
[5] Gli indirizzi PEC degli uffici degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
[6] La misura dell’imposta è pari a 16 euro per ogni foglio (composto da 4 facciate) – cfr. art.1 Tariffa, del D.P.R. 642/1972.

 

 


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