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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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05.07.2019 - tributi

DECRETO “CRESCITA” – MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

L’ANCE ha predisposto un dossier riepilogativo delle disposizioni d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nel D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58 (GU n.151 del 29 giugno 2019, S.O. n.26).
Le norme di interesse per il settore riguardano in particolare:

Incentivi alla valorizzazione edilizia (art.7)
Come noto, l’art.7 del “Decreto Crescita”, secondo quanto richiesto dall’ANCE, fissa sino al 31 dicembre 2021, l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione e di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi in chiave antisismica ed in classe energetica, A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché alla loro alienazione.
In linea con le richieste emendative dell’Associazione, durante la fase di conversione in legge del “D.L. Crescita” sono state approvate alcune modifiche che hanno ampliato la portata della norma. In particolare, il regime agevolativo è stato esteso:
– alle cessioni esenti da IVA;
– agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia senza demolizione;
– al raggiungimento della classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building;
– e, in caso di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, alle alienazioni di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.
In sintesi, secondo le citate modifiche, il regime agevolativo che prevede a favore delle imprese di costruzione e ristrutturazione il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura di 200 euro per l’acquisto di interi fabbricati è concesso a condizione che, entro i 10 anni successivi al trasferimento, l’impresa:
– effettui interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza demolizione, o anche con demolizione e ricostruzione, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è prevista la possibilità, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche di variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente;
– proceda alla successiva vendita del fabbricato, e in caso di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, all’alienazione di almeno il 75% del nuovo volume.
Se non vengono rispettate le 2 condizioni citate, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, più una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e gli interessi di mora decorrenti dalla data d’acquisto del fabbricato.
Esenzione TASI per beni merce delle imprese edili – Novità IMU/TASI (art.7-bis)
Durante l’iter di conversione in legge del D.L. 34/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stata prevista l’esenzione dalla TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art.7-bis).
Si ricorda che, ad oggi, per i fabbricati delle imprese edili l’aliquota base della TASI è stata fissata all’1 per mille, con facoltà dei Comuni di aumentarla al massimo al 2,5 per mille o di ridurla, fino ad azzerarla [1].
Per le aree edificabili, invece, l’aliquota TASI è quella ordinaria (1 per mille, con la possibilità di maggiorazione dello 0,8 per mille) [2], senza nessuna agevolazione in favore del settore edilizio.
Viene, altresì, differito il termine per la presentazione delle dichiarazioni ai fini IMU e TASI al 31 dicembre (anziché 30 giugno) dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione che fa sorgere l’obbligo di invio della dichiarazione (art.3-ter).
Con riferimento, poi, alle agevolazioni IMU/TASI per quel che riguarda gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, viene eliminato l’obbligo di attestazione, nella dichiarazione, relativo al possesso dei requisiti (art.3-quater).
La semplificazione viene stabilita anche ai fini della fruizione dei benefici in caso di locazione a canone concordato.
La disposizione accoglie le istanze dell’ANCE che, fin dall’introduzione della TASI, ha sempre sostenuto l’illegittimità del prelievo sugli immobili delle imprese di costruzioni destinati alla vendita (cd. “beni merce”).
Tuttavia, la decorrenza dell’esenzione dal 2022 non appare soddisfacente, così come il mantenimento dell’imposizione TASI (così come dell’IMU), sulle aree edificabili, anch’esse, infatti, “beni merce” delle imprese di costruzioni.
In tal senso, l’ANCE non mancherà di proseguire nelle proprie iniziative presso le competenti sedi istituzionali, al fine di ottenere la completa eliminazione dell’IMU/TASI sul “magazzino” delle imprese edili (aree e fabbricati).

Sismabonus acquisti (art.8)
Il Provvedimento conferma anche la proposta dell’ANCE in merito all’estensione, anche alle zone di rischio sismico 2 e 3, del bonus previsto per l’acquisto di immobili antisismici (cd. Sismabonus acquisti), sinora applicabile solo per le zone 1.
Si tratta, in particolare, della detrazione riconosciuta per gli acquisti di unità immobiliari facenti parte di edifici demoliti e riscostruiti, anche con variazione volumetrica e con miglioramento di 1 o 2 classi sismiche, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno eseguito l’intervento.
La detrazione è riconosciuta all’acquirente nella misura pari al 75%, o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a 1 o 2 classi), del prezzo d’acquisto sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, e va ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
L’agevolazione è concessa sino al 31 dicembre 2021 ed è possibile, per l’acquirente, cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta.
L’estensione dell’agevolazione in commento anche alle zone con pericolosità sismica 2 e 3 recepisce pienamente la proposta ANCE, volta a favorire interventi di rigenerazione urbana, attraverso incentivi all’acquisto di unità immobiliari antisismiche, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente.
Tuttavia, l’attuale termine del 31 dicembre 2021 rischia di compromettere l’efficacia dell’incentivo, tenuto conto che la complessità degli interventi di rigenerazione urbana (acquisto del vecchio, progettazione, richiesta e rilascio del titolo edilizio abilitativo, realizzazione dell’intervento e successiva vendita del fabbricato ricostruito), richiedono tempi ben più dilatati.
Pertanto, occorre intervenire per estendere il termine di vigenza dell’agevolazione.

Incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (art. 10)
Come noto, il “D.L. crescita” inserisce la possibilità, sia per i lavori di risparmio energetico che per quelli di messa in sicurezza sismica che danno diritto rispettivamente all’Ecobonus e al Sismabonus [3], di fruire, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, di uno sconto corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori. Lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta e recuperato mediante compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo.
Al riguardo, nel corso dell’esame alla Camera del Provvedimento, come richiesto dall’ANCE, è stata prevista la possibilità per i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento, di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Analoga facoltà di cessione del credito è stata concessa ai soggetti beneficiari della detrazione IRPEF per il recupero edilizio delle abitazioni, per quel che riguarda la fattispecie relativa agli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici (di cui all’art.16-bis, co.1, lett. h, del D.P.R. 917/1986 – TUIR) [4], in favore delle imprese che eseguono gli interventi “energetici” agevolabili.
Deve trattarsi, in particolare, di lavori che comportano l’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.
Per le medesime imprese, viene prevista la facoltà di una sola ulteriore cessione del credito ai propri fornitori, mentre rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Viene confermato che le modalità applicative della misura saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla conversione in legge del D.L. 34/2019.

Superammortamento (art.1)
Viene ripristinato, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, il cd. superammortamento al 130%, ovvero l’incentivo che consente di ammortizzare il 30% in più del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi. Viene introdotto, tuttavia, un limite quantitativo legato all’ammontare degli investimenti, visto che l’ammortamento maggiorato al 130% si applica solo per la quota di investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro.
L’agevolazione si applica per i beni strumentali nuovi (esclusi i veicoli e i beni immobili) acquistati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, oppure entro il 30 giugno 2020 ma solo a condizione che entro dicembre 2019 sia stato effettuato l’ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo d’acquisizione.

Rimodulazione della Mini-IRES (art.2)
Viene riscritta la Mini-IRES, con aliquota pari al 20% a regime, a partire dal 2023 [5]
e, fino a tale data, questa viene rimodulata nella misura ridotta del:
– 22,5% per il periodo di imposta 2019
– 21,5% per il periodo di imposta 2020
– 21% per il periodo di imposta 2021
– 20,5% per il periodo d’imposta 2022.

Inoltre, viene stabilito che il Decreto del Ministro dell’economia e finanze, cui sono demandate le disposizioni attuative della misura, siano adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “D.L. Crescita”.
Come noto, la Mini-IRES, secondo le predette percentuali, può essere applicata sul reddito d’impresa fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve nei limiti dell’incremento di patrimonio netto (pari alla differenza tra il patrimonio netto del periodo di riferimento e quello risultante nel bilancio relativo al periodo d’imposta 2018).
Questa agevolazione viene riconosciuta anche ai fini IRPEF relativamente al reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
La norma abroga le disposizioni (commi 28-34, art. 1, legge 145/2018 legge di Bilancio 2019) che prevedevano l’applicazione dell’aliquota del 15% sugli utili reinvestiti nell’acquisto di beni strumentali e in nuove assunzioni, incrementali rispetto al 2018 (cd. “Mini-Ires”).

Deducibilità IMU per i fabbricati strumentali (art.3)
In ambito IMU, in fase di conversione in legge del Provvedimento è stato stabilito che, dal periodo d’imposta 2023, viene prevista l’integrale deducibilità dal reddito di impresa imponibile (IRPEF/IRES) dell’IMU per gli immobili strumentali (art.3).
Resta confermato l’incremento della quota di IMU deducibile (ad oggi pari al 40%), nella misura del:
– 50% per il periodo di imposta 2019;
– 60% per i periodi di imposta 2020 e 2021;
– 70% per il periodo d’imposta 2022.

Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA (artt.4-quinquies e 12-quinquies)
Viene previsto che, dal periodo d’imposta 2020, i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) non debbano dichiarare, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (art.4-quinquies).
Resta fermo che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con decreto ministeriale per ciascun ISA.
Inoltre, vengono prorogati al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA (art.12- quinquies).
Come noto, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) sono stati istituiti dalla Manovra correttiva del 2017 (DL. 50/2017) [6] per superare la logica dell’accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e favorire la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”.

Incentivi fiscali alle aggregazioni tra imprese (art.11)
Nell’ottica di favorire l’aggregazione tra imprese viene riproposto a determinate condizioni, per le operazioni di fusione, scissione o conferimenti di azienda, sino 31 dicembre 2022, il cd. “bonus aggregazione” consistente nella detassazione delle plusvalenze derivanti da tali operazioni.
Ciò comporta la possibilità di dedurre fiscalmente ammortamenti calcolati sui maggior valori iscritti in bilancio per effetto di tali operazioni straordinarie, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.
Questa disposizione riproduce l’analogo beneficio, per le operazioni concluse nel 2009, previsto dall’art.4 del DL. 5/2009 (convertito nella legge 33/2009) e all’epoca vigente.

Misure in materia di IVA

Fatturazione elettronica (artt.12-ter e 12-novies)
In tema di fatturazione elettronica, viene stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2019, il documento deve essere emesso (attraverso il Sistema di interscambio – SDI) entro 12 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio (il termine attualmente in vigore è di 10 giorni – art.12-ter) [7].
Inoltre, per le fatture inviate allo SDI dal 1° gennaio 2020, viene previsto che l’Agenzia delle Entrate, già nella fase di ricezione delle stesse, debba verificare la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ed integrare le fatture che non presentano tale indicazione (art.12-novies).
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta di bollo resa nota dall’Agenzia delle Entrate [8], si applica la sanzione pari al 30% dell’importo non versato [9].
Le modalità attuative della disposizione verranno adottate con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Cessione del credito IVA trimestrale (art.12-sexies)
Viene prevista la cessione del credito IVA anche trimestrale, in aggiunta alla possibilità di cedere il credito annuale (cfr. l’art.5, co.4-ter, del D.L. 70/1988).
La disposizione opererà per i crediti IVA trimestrali dei quali verrà chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (art.15)
Viene confermata la possibilità, per gli enti territoriali, di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, che sono state oggetto di ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017 e non ancora riscosse.
In particolare, le Regioni, le Provincie, le Città Metropolitane ed i Comuni hanno la facoltà di prevedere, con propri atti (nelle forme previste dalla legislazione vigente) la “rottamazione” delle suddette ingiunzioni di pagamento, concedendo ai contribuenti morosi la possibilità di saldare il debito tributario, pagamento solo i tributi accertati e gli interessi, e non anche le sanzioni.
In particolare, gli enti territoriali, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 34/2019 (ossia dal 1° maggio 2019), possono stabilire:
– il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
– le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
– i termini per la presentazione dell’istanza;
– il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Rottamazione delle cartelle esattoriali (art.16-bis)
Vengono riaperti, fino al 31 luglio 2019 i termini per aderire alla cd. rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.
In particolare, la misura consente di abbattere le sanzioni e gli interessi, versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, nonché l’aggio, i diritti di notifica, e le spese esecutive maturate a favore dell’agente:
o in unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
o in 17 rate consecutive, la prima rata (30 novembre 2019) in misura pari al 20%, e le successive di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. In caso di pagamento rateale, saranno dovuti interessi pari al 2%, a decorrere dal 1° dicembre 2019.
L’adesione alla rottamazione dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dalla modulistica che l’Agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro cinque giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2019.
Non possono accedere alla nuova rottamazione coloro che hanno già aderito, entro il 30 aprile 2019, secondo le regole generali dell’art.3 del D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella legge 136/2018.
Invece, la nuova riapertura dei termini è consentita anche con riferimento ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, disattendendo le scadenze stabilite nel D.L. 119/2018[10], che possono essere definiti:

■ in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019;

■ in un numero massimo di 9 rate, la prima delle quali, di importo pari al 20%, con scadenza 30 novembre 2019, e le successive, di pari importo, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021, con interessi a decorrere dal 1° dicembre 2019.

 

Note:
[1] Cfr. l’art.1, co.14, lett.c, della legge 208/2015 – legge di Stabilità 2016.
[2] Cfr. art.1, co.677, della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014).
[3] Compresi gli interventi di prevenzione sismica eseguiti anche su singoli immobili, che danno diritto alla detrazione nella misura “base” non cedibile sotto forma di credito d’imposta (50% in caso di interventi che non comportino miglioramento delle classi sismiche; 70% in caso di miglioramento di 1 classe di rischio e 80% nell’ipotesi di miglioramento di 2 classi di rischio – art.16, co. 1bis-1quater, DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013).
[4] Potenziata al 50% fino al 31 dicembre 2019 (art.1, co.67, della legge 145/2018 – legge di Bilancio 2019).
[5] Disposizione introdotta in fase di conversione in legge del D.L. 34/2019.
[6] Il comma 1 dell’art. 9-bis del DL 50/2017 convertito con modifiche dalla Legge 96/2017 ha abrogato l’art. 7-bis del DL 193/2016 convertito con modificazioni nella Legge 225/2016, originariamente istitutivo degli ISA.
[7] Cfr. art.21, co.4, del D.P.R. 633/1972 cd. “Decreto IVA” e l’art.11, co.1, lett.b, del D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella legge 136/2018 – cfr. ANCE “Fatturazione elettronica – La C.M. 14E/2019 riepiloga la disciplina” – ID n.36370 del 19 giugno 2019.
[8] D.M. 17-6-2014 – Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005

(omissis)
Art. 6. Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.
(omissis)

[9] Cfr. l’art.13, co.1, del D.Lgs. 471/1997.
[10] Ai sensi dell’art.3, co.23, del medesimo D.L. 119/2018.

 

 


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