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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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22.11.2019 - lavoro

INL – RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE PER DEBITI CONTRIBUTIVI – NOTA 19 NOVEMBRE 2019, N. 9943

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 9943 del 19 novembre 2019, con la quale, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, con specifico riferimento alle azioni promosse dai lavoratori e dagli Enti previdenziali.
In via preliminare, l’Ispettorato ricorda che l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 sancisce il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore, stabilendo che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che, al fine di individuare i termini per l’esercizio dell’azione nei confronti del committente, è necessario distinguere i crediti retributivi dei lavoratori dai crediti contributivi degli Istituti previdenziali.
In particolare, l’Istituto specifica che, secondo quanto stabilito dalla Corte, il termine di decadenza di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, trova applicazione esclusivamente all’azione esperita dal lavoratore per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest’ultima, pertanto, risulta soggetta al termine di prescrizione previsto dall’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, ossia cinque anni.

 

Allegato:
INLnota9943-2019-responsabilita-solidale

 


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