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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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08.11.2019 - lavoro

INPS – ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI FRUIZIONE DI ASPETTATIVA O DISTACCO SINDACALE – MESSAGGIO 31 OTTOBRE 2019, N. 3971

L’INPS, con messaggio 31 ottobre 2019, n. 3971, ha riassunto gli adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, ovvero per aspettativa per cariche pubbliche elettive.
In particolare, l’Istituto, per ciascuna fattispecie, riepiloga le disposizioni già in uso e introduce nuovi adempimenti riguardanti gli oneri di comunicazione e di certificazione in carico al datore di lavoro nelle varie fasi: all’atto della concessione dell’aspettativa o del distacco, nel tempo del suo protrarsi, alla sua conclusione con rientro in azienda del lavoratore ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro o cessazione dell’attività aziendale per altre cause.
Per entrambe le fattispecie (aspettativa e distacco) è stato introdotto l’onere di presentazione della denuncia mensile UniEmens, pur in assenza di contribuzione, contenente l’indicazione degli elementi utili agli accrediti figurativi connessi alla funzione sindacale o pubblica/elettiva esercitata. L’Istituto specifica che i dati dovranno essere forniti a decorrere dalla competenza gennaio 2020. Da tale periodo, pertanto, la comunicazione con flusso UniEmens diventerà canale esclusivo, in sostituzione delle attestazioni cartacee finora in uso, per comprovare l’esistenza e il protrarsi dell’aspettativa o del distacco.

Aspettativa sindacale
Per quanto riguarda l’aspettativa sindacale, l’Istituto precisa che permane l’obbligo per il datore di lavoro di denunciare in UniEmens la sospensione del rapporto utilizzando il codice di cessazione “3S”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Lo stesso codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa, ossia al rientro del lavoratore in azienda, quale codice di assunzione. L’INPS precisa che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio dell’aspettativa sindacale.
Ove nel concreto si determini la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), tale circostanza interrompe l’aspettativa e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie. In tal caso, dovrà essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione “3S”, in riferimento alla data di rientro in servizio. L’iter delineato consentirà all’Istituto di acquisire mensilmente, senza alcuna interruzione temporale, la notizia del permanere dell’aspettativa e la retribuzione virtuale del periodo.

Distacco sindacale
Per quanto riguarda il distacco sindacale, l’INPS specifica che il datore di lavoro dovrà continuare ad effettuare i normali adempimenti come se il lavoratore fosse in servizio. Per tale fattispecie, è stato introdotto un nuovo codice di cessazione “3D”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione. La regola opera sia nel caso in cui la cessazione, il distacco e la ripresa riguardino mesi interi, sia nel caso in cui il distacco inizi o cessi nell’arco del mese.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive
In merito agli adempimenti per l’aspettativa per cariche pubbliche elettive, l’Istituto precisa che il datore di lavoro denuncia la sospensione del rapporto con il codice di cessazione “3E”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione. L’INPS specifica, inoltre, che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio del distacco.
Ove nel concreto si determini la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), tale circostanza interrompe l’aspettativa e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie.
In tal caso, in conformità alle disposizioni in uso riferite alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della cessazione dell’aspettativa per cariche elettive, dovrà essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione “3E” in riferimento alla data di riammissione.
L’iter delineato consentirà all’Istituto di acquisire mensilmente, senza alcuna interruzione temporale, la notizia del permanere dell’aspettativa e la retribuzione virtuale del periodo.

Nel messaggio, al quale si rimanda per completezza, sono analiticamente esposte le istruzioni per la compilazione dei flussi nelle singole fattispecie.
Il Servizio sindacale di ANCE Brescia resta a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento si rendesse necessario.

 

Allegato: Messaggio numero 3971 del 31-10-2019

 

 

 

 


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