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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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04.10.2019 - lavoro

INPS – PROCEDURA LICENZIAMENTI COLLETTIVI – CONTRIBUTO D’INGRESSO – TERMINE PRESCRIZIONALE – CIRCOLARE 20 SETTEMBRE 2019, N. 124

Con la circolare in commento, l’Istituto, preso atto dello specifico orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fornito indicazioni sulla prescrizione del contributo dovuto dai datori di lavoro in occasione dell’apertura della procedura di mobilità per i licenziamenti collettivi disposti fino al 30 dicembre 2016.
Con tre diverse sentenze intervenute fra il dicembre 2017 e il novembre 2018, la Corte di legittimità ha, infatti, ritenuto che gli oneri in capo al datore di lavoro in occasione dell’apertura della citata procedura abbiano natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
Per effetto del suddetto orientamento, l’Istituto ha, quindi, chiarito che il termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza dell’ultima rata nel caso in cui il datore abbia optato per il versamento rateale del contributo di cui trattasi.
In caso di versamento in unica soluzione, invece, la prescrizione decorre dalla scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l’impresa abbia comunicato il licenziamento ai lavoratori interessati dalla procedura di mobilità.
Peraltro, ricordiamo che, a seguito delle intervenute modifiche normative apportate dalla Legge 92/2012 (cd. Legge Fornero), i datori di lavoro non sono, oggi, più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso stante l’abrogazione dello stesso per i licenziamenti collettivi disposti a far tempo dal 31 dicembre 2016.

 

Allegato: INPS – Allegato

 

 

 

 


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