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11.10.2019 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – PUBBLICATO IL NUOVO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE – DECRETO DIRETTORIALE 18 SETTEMBRE 2019, N. 57

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019, ha adottato il ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il teso del Decreto è reperibile sul sito istituzionale del Ministero citato.
Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente, adottato con Decreto direttoriale 25 febbraio 2019, n. 8.
Il nuovo Decreto si compone di sette articoli:

–       articolo 1: rinnovo, per cinque anni, delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati di due società che hanno tempestivamente trasmesso la documentazione;

–       articolo 2: variazioni delle abilitazioni dei soggetti già iscritti, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;

–       articolo 3: iscrizione di società nell’elenco dei soggetti abilitati sulla base delle istanze di iscrizione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011;

–       articolo 4: proroghe dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati;

–       articolo 5: cancellazione di società dall’elenco dei soggetti abilitati;

–       articolo 6: adozione dell’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto 25 febbraio 2019, n. 8;

–       articolo 7: obblighi dei soggetti abilitati.

Come già nelle precedenti occasioni, va ricordato che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Allegato: DD-57-del-18-09-2019


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