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12.03.2020 - lavoro

EMERGENZA COVID19 – ULTERIORI DISPOSIZIONI GOVERNATIVE – DPCM 11 MARZO 2020 – MISURE OPERATIVE PER LE AZIENDE – INDICAZIONI ANCE BRESCIA

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari per segnalare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio 11 marzo 2020 che ha ulteriormente inasprito le misure per contrastare la diffusione del contagio da CoVid19.

E’ importante sottolineare come le disposizioni del Decreto da ultimo intervenuto producano effetto da oggi, 12 marzo 2020, e fino al 25 marzo p.v..

Di seguito riportiamo le indicazioni rivolte alle imprese da ANCE Brescia, ad integrazione delle misure operative già individuate da ANCE nazionale, cui rimandiamo.

Effetti del nuovo DPCM sull’attività d’impresa

Il Decreto, nella parte specificamente dedicata alle attività produttive e professionali, raccomanda ai datori di lavoro:

  • il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile;
  • l’incentivazione all’uso delle ferie, dei congedi retribuiti o degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • la sospensione delle attività non indispensabili per la produzione;
  • la predisposizione di protocolli di sicurezza anti-contagio, e l’adozione di strumenti di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro;
  • l’incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • il contenimento degli spostamenti all’interno dei siti, con il contingentamento degli accessi.

Come già i precedenti decreti, quindi, il Governo non esplicita il necessario blocco delle attività produttive ma innalza i parametri di sicurezza che possono consentire la prosecuzione di tali attività.

Necessità di adozione di adeguate misure organizzative aziendali

Dalla ratio emergenziale del nuovo provvedimento, viene ulteriormente rafforzata la necessità di collegare la prosecuzione dell’attività alla massima attenzione da parte dei datori nell’imporre e nel far rispettare tutte le misure igienico-sanitarie definite delle Autorità competenti e contenute nell’allegato al Decreto di cui trattasi.

In altre parole, va certamente sottolineato come i datori di lavoro possano proseguire le attività, se non considerate essenziali, solo se possono attivare misure organizzative interne per evitare che il contagio si diffonda più agevolmente.

Pertanto, è consigliabile che le imprese illustrino e chiedano ai lavoratori di attenersi alle disposizioni indicate nell’allegato al Decreto 8 marzo 2020, informando gli stessi, in apposite riunioni, dell’obbligo, per tutti, di seguire le procedure diramate da ATS nei giorni scorsi, di cui alla nostra circolare del 6 marzo 2020, reperibile sul nostro sito.

Al riguardo, al fine di consentire una piena valutazione circa l’opportunità di proseguire o sospendere l’attività, ricordiamo come ATS abbia specificato che, laddove risultasse accertato anche solo un caso di CoVid19 presso un’impresa, il personale sanitario della ATS stessa dovrà attivare un’indagine epidemiologica e disporre tutte le azioni a salvaguardia del personale dell’impresa medesima. Non è possibile, quindi, escludere, in tal caso, il blocco dell’attività di impresa dovuto alla collocazione in quarantena di tutti coloro siano venuti a contatto con l’interessato.

 

Adempimenti nel caso in cui si valuti la sospensione dell’attività: la gestione del rapporto di lavoro verso i dipendenti

Sotto il profilo della gestione del rapporto con i dipendenti, ferme le indicazioni già diramate dall’ANCE nazionale sul punto, si possono aggiungere le indicazioni di seguito riportate.

Stante la previsione del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per la Provincia di Brescia che istituisce la Banca Ore, è consigliabile, in via prioritaria, coprire le assenze dei lavoratori, in caso di sospensione delle attività lavorativa, attraverso la fruizione delle ore accantonate nella suddetta Banca.

In via subordinata, è consigliabile, alla luce di quanto previsto espressamente dalla norma, incentivare il primario ricorso al godimento di ferie e permessi contrattuali, soprattutto per le imprese i cui dipendenti vantassero ancora residui tali istituti contrattuali maturati negli anni scorsi e, al momento, non ancora goduti.

Da ultimo, ma solo perché, al momento, mancano alcuni chiarimenti normativi, potrà essere valutato il ricorso agli ammortizzatori sociali: è stata anticipata l’emanazione di ulteriori atti normativi che, nel prevedere misure a sostegno delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori, dovrebbero prevedere specifiche tipologie di Cassa integrazione guadagni ordinaria ovvero in deroga alla vigente normativa. Ad oggi, in mancanza di tale emanazione, vale la riserva di tornare sul punto non appena sarà disponibile l’impianto normativo di cui trattasi.

Attuazione del DPCM nell’ambito dei lavori privati

  1. A) Nel caso di un provvedimento di sospensione da parte della DL, l’appaltatore deve verificare l’effettiva sussistenza del potere specifico in capo a tale soggetto (es. esistenza di apposita procura o delega) anche chiedendone conferma al committente e, comunque, coinvolgendo lo stesso in merito alle decisioni definitive al fine di una valutazione delle misure di sicurezza applicabili.

Pur in mancanza di un provvedimento autoritativo centrale o regionale (ipotesi sub 3), l’appaltatore deve valutare la fattibilità di svolgimento totale o parziale delle opere nel rispetto della normativa di sicurezza per l’emergenza sanitaria; la valutazione deve essere adeguata alle specificità del cantiere e le decisioni successive devono essere prese in coordinamento con la committenza.

  1. B) Si ritiene sia auspicabile la sospensione dei lavori da parte del CSE nel caso di pericolo grave e imminente quale quello derivante da una emergenza sanitaria (fattispecie più probabile in quanto il CSE riveste una posizione di predominanza relativamente al rispetto delle norme di sicurezza in cantiere).

Il riscontro del pericolo grave ed imminente, in questo caso consente di superare ogni comunicazione al committente e relativa attesa di risposta. Se all’imposizione non fa seguito la effettiva sospensione, il CSE è obbligato a far intervenire gli organi di vigilanza.

La ripresa dei lavori può essere effettuata solo dopo la verifica da parte del CSE che dovrà redigere un dettagliato verbale.

La mancata sospensione delle singole lavorazioni, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti, comporta l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per il coordinatore per l’esecuzione (art. 92, comma 1, lett. f) T.U. 81/2008; art. 158, comma 2, lett. a) T.U. 81/2008).

 

Di seguito riportiamo una bozza di comunicazione, che debitamente compilata e completata, da rivolgere, se del caso, alla committenza o agli altri attori del cantiere.

 

 

  

“Fac-simile richiesta sospensione cantiere privato”

(da riportare su carta intestata)

 

Alla Committenza

Alla D.L. (ove presente)

Al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

 

Oggetto: Contratto di appalto del ………… per l’esecuzione dei lavori di ………… – Emergenza Coronavirus

Con riferimento all’appalto in oggetto, si rappresenta che la grave situazione determinata dal COVID 19 sta incidendo sulla circolazione dei mezzi di trasporto, delle persone e dei materiali e forniture e richiede specifiche misure per prevenire la diffusione del contagio tra le maestranze ed i tecnici impiegati nell’esecuzione dei lavori. Ciò rappresenta un fattore atto ad incidere negativamente sul regolare svolgimento della commessa con pregiudizi, nostro malgrado, non solo temporali rispetto al cronoprogramma lavori, ma anche tecnico, operativi ed economici che incidono nel rapporto negoziale inter partes e che pertanto, in tale ambito, dovranno essere opportunamente considerati.

L’Organizzazione mondiale della sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; in data 11marzo 2020 ne è stato ufficializzato l’aggravamento in pandemia.  Il Governo Nazionale e le Autorità competenti hanno adottato provvedimenti che evidenziano la necessità di limitare, il più possibile, comportamenti e situazioni che possono ampliare la diffusione del virus (D.L.  23 febbraio 2020 n. 6, il D.P.C.M. 1° marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020 – il DPCM 9 marzo 2020 e da ultimo il DPCM 11 marzo2020). Tale ultimo provvedimento, in particolare, nel suo senso generale limita le attività produttive non indifferibili e non indispensabili alla produzione.

Inoltre, l’esercizio di eventuali attività consentite risulta – sempre secondo il suddetto decreto-subordinato all’assunzione di precisi protocolli di sicurezza anti-contagio.

Pertanto, si invita la società ____________ (COMMITTENTE) a valutare la situazione con la massima attenzione disponendo, eventualmente, anche un provvedimento di sospensione dei lavori, onde evitare che il prosieguo dell’attività di cantiere, oltre a mettere in pericolo la salute dei lavoratori, possa alla luce della velocità del contagio ampliare la diffusione del Virus.

Distinti saluti

 

Timbro e Firma

 

Attuazione del DPCM nell’ambito dei lavori pubblici

Considerate le peculiarità che caratterizzano ogni singolo cantiere pubblico, le presenti indicazioni sono da ritenersi generali, da adattare al singolo caso specifico e, pertanto, si consiglia un confronto con gli uffici di Ance Brescia per una valutazione del caso concreto.

Fase di gara

Ove vi siano delle procedure di gara bandite sull’intero territorio nazionale ancora pendenti – ossia i cui termini per la presentazione dell’offerta non siano ancora scaduti – e nell’ipotesi in cui si ritenesse che, dall’eventuale continuazione della gara in simili circostanze, si generi un nocumento ai principi di massima concorrenza, l’impresa interessata potrebbe chiedere alla stazione appaltante di adottare formalmente la sospensione della procedura in itinere invocando una proroga del termini di gara (relativi, ad esempio, alla presa visione dei luoghi, alla presentazione delle offerte o al procedimento di “soccorso istruttorio”, ecc…). Ciò, naturalmente, ove la stazione appaltante non abbia già proceduto in tal senso.

Fase di esecuzione dei contratti

Nel caso di un cantiere pubblico, il Codice dei Contratti prevede la sospensione dei lavori, parziale o totale, nonché la proroga (art. 107 D.Lgs 50/2016 e art. 10 DM 49/2018)

I cantieri sull’intero territorio nazionale potrebbero essere sospesi direttamente dalle stazioni appaltanti ai sensi dei provvedimenti emergenziali adottati dal Governo.

In presenza di un atto autoritativo da parte della Stazione appaltante tramite la figura del RUP, l’appaltatore (le figure coinvolte nel cantiere e tutta la filiera coinvolta nel cantiere stesso) è tenuto a conformarsi e non ha la facoltà di proseguire i lavori e, pertanto, la sospensione è necessaria, fatto salvo l’obbligo di svolgere le attività di messa in sicurezza delle opere e del cantiere che devono essere opportunamente valutate ed eseguite in accordo con la Stazione appaltante e considerando l’emergenza sanitaria in essere.

In ogni caso, ove così non fosse, e laddove non fosse possibile proseguire le attività di cantiere in piena sicurezza garantendo le necessarie e imprescindibili misure per la tutela della salute dei lavoratori, al fine di contenere la diffusione del contagio, l’impresa, anche al fine di evitare l’addebito di eventuali penali per la maggiore durata dell’esecuzione dei lavori, può chiedere (in forma scritta tramite pec al RUP e p.c. alla direzione lavori  – vedasi fac-simile sotto) l’adozione di un provvedimento di sospensione, anche parziale, da parte della stazione appaltante, ex art. 107 del D. Lgs. 50/2016, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, considerato il carattere eccezionale, speciale e imprevedibile dell’emergenza sanitaria venutasi a creare. Tale richiesta di sospensione può essere avanzata anche parzialmente laddove le misure di emergenza dovessero influire sulla regolare esecuzione dei lavori.

Resta inteso che, in caso di mancata sospensione dei lavori e di comprovato danno riconducibile all’emergenza “Covid-19”, l’impresa avrà cura di iscrivere tempestivamente riserva nel primo atto contabile utile.

Di seguito riportiamo una bozza di comunicazione, che debitamente compilata e completata, da utilizzare, se del caso, per la richiesta di sospensione del cantiere pubblico.

 

 

 

“Fac-simile richiesta sospensione cantiere pubblico ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016

(da riportare su carta intestata)

Data, luogo

 

Con la presente il sottoscritto…………., in qualità di legale rappresentante dell’impresa………………………. con sede in ………………………………., partita Iva …………………… codice fiscale, in riferimento all’appalto in oggetto,

considerata l’emergenza sanitaria ormai dichiarata e riconosciuta in atto, determinata dalla diffusione del virus COVID 19,  

visti i provvedimenti adottati dal Governo che vanno nella direzione di limitare il più possibile comportamenti e situazioni che possono ampliare la diffusione del virus, adottando specifiche misure sanitarie per prevenire la diffusione del contagio tra la popolazione e quindi anche tra le maestranze e il personale tecnico di cantiere impiegati nell’esecuzione dei lavori

considerato che tale emergenza impone di adottare per tutte le attività produttive per le quali non è stata ordinata la sospensione, tra cui la nostra, adeguate misure per garantire la tutela della salute dei lavoratori

considerato che data la natura delle lavorazioni sia in essere sia di quelle che dovranno essere svolte secondo il cronoprogramma dei lavori, tali imprescindibili protocolli di sicurezza anti-contagio a salvaguardia della salute dei lavoratori non sono attuabili in totale sicurezza

considerata che ciò ricade negativamente sul regolare svolgimento della commessa con pregiudizi, nostro malgrado, non solo temporali rispetto al cronoprogramma lavori, ma anche tecnico, operativi ed economici che incidono nel rapporto negoziale inter partes e che pertanto, in tale ambito, dovranno essere opportunamente considerati.

 

CHIEDE

 

a questa stazione appaltante di valutare la situazione dell’appalto in essere disponendo, eventualmente, anche un provvedimento di sospensione dei lavori ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, per evitare che il prosieguo dell’attività di cantiere possa pregiudicare la salute dei lavoratori stessi e possa contribuire ad una più ampia diffusione del virus e della relativa emergenza sanitaria.

 

Distinti saluti

Timbro e firma


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