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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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07.08.2020 - lavoro

INAIL – DURC ON LINE – VALIDITÀ – PROROGA – CONDIZIONI – CIRCOLARE 3 AGOSTO 2020, N. 9466

L’INAIL, con la circolare qui in commento, ha diramato istruzioni applicative in merito all’ennesima modifica normativa circa la durata di validità del DURC on line.

Preso atto degli ultimi interventi da parte del legislatore, l’Istituto ha voluto precisare, in primis, che la validità dei Durc online che riportano come scadenza una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta prorogata ope legis fino al 29 ottobre 2020.

In secondo luogo, l’INAIL evidenzia come il Decreto legge n. 83/2020 preveda, all’articolo 1, comma 4, che “I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’Allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”.

Al riguardo, l’Istituto rileva come, in realtà, l’articolo 103, comma 2, primo periodo, della legge 24 aprile 2020, n. 27, ossia la norma che ha previsto la conservazione della validità dei certificati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, non sia stato incluso nell’Allegato citato: pertanto, la proroga dello stato di emergenza non produce effetti sul periodo di validità dei Durc online.

Di conseguenza, tutti i contribuenti per i quali sia già stato prodotto un Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc online devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020 nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC, senza dover procedere ad una nuova interrogazione.

Infine, INAIL ricorda che l’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, introduce un’esclusione dell’applicazione delle disposizioni di cui al già citato articolo 103, comma 2, primo periodo.

In effetti, il predetto articolo 8 prevede l’obbligo in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.

Pertanto, Il quadro normativo descritto riconduce in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc online in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 con validità prorogata, in forza di legge, fino al 29 ottobre 2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.

 

Allegato:
INAIL DURC – Allegato

 

 


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