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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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30.03.2020 - lavoro

INPS – CIGO PER COVID19 – ULTERIORI ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO – CIRCOLARE 28 MARZO 2020, N. 47

Con la lunga ed articolata circolare in commento, l’Istituto ha inteso illustrare le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché alla gestione dell’iter concessorio relativo alla nuova fattispecie di Cassa integrazione guadagni ordinaria introdotta dall’art. 19 del medesimo decreto.
Per quanto è d’interesse delle imprese industriali del settore edile, l’articolo da ultimo citato prevede, per i datori di lavoro, operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale.

Tipologie di datori di lavoro destinatari della norma
L’Istituto opportunamente ricorda, in via preliminare, quali datori possono richiedere, ai sensi del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 148, la Cassa integrazione guadagni ordinaria e, quindi, anche il nuovo ammortizzatore sociale. Essi sono:

  1. a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  2. b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  3. c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  4. d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  5. e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  6. f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  7. g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  8. h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  9. i) imprese addette all’armamento ferroviario;
  10. l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  11. m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  12. n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  13. o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Lavoratori destinatari della norma e relativi requisiti soggettivi
Ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del decreto-legge in esame, le previsioni del medesimo articolo si applicano esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.
L’Istituto specifica che, ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si deve computare anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Per l’accesso alla specifica fattispecie di Cassa Ordinaria, l’INPS ricorda, infine, non occorra il possesso, da parte dei lavoratori interessati, del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento: in altri termini, è sufficiente che gli stessi siano alle dipendenze dell’impresa richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Periodo di riferimento della domanda
Le domande caratterizzate dalla causale di nuova costituzione “COVID-19 nazionale” possono essere trasmesse per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Termine di presentazione della domanda
Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Nonostante l’ampiezza del termine quadrimestrale, resta il consiglio, da noi già rivolto alle imprese in occasione di una precedente circolare, circa una rapida presentazione della domanda, onde evitare di incorrere nel rischio, nell’ipotesi di un invio dell’istanza di molto posticipato rispetto al periodo interessato dall’intervento di CIGO, di un eventuale esaurimento delle risorse disponibili.
Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, giorno di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020, l’Istituto conferma che il termine iniziale coincide con la predetta data di pubblicazione.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del citato messaggio, ossia dal 24 marzo scorso, la decorrenza del termine di presentazione della domanda è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Nuova fattispecie di CIGO e informativa sindacale
L’Istituto, nel prendere atto che, per espressa previsione normativa, le imprese sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, concernente l’informativa sindacale circa il ricorso alla Cassa integrazione, si preoccupa di descrivere le sole ricadute che tale dispensa può avere nei rapporti fra il datore di lavoro richiedente e l’INPS.
In sostanza, la circolare si limita a specificare che i datori non sono tenuti, all’atto della presentazione della domanda all’INPS, ad attestare l’adempimento degli obblighi di informativa sindacale di cui al citato art. 14.
Di conseguenza, l’Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, in presenza degli altri requisiti contemplati dalla nuova norma.
Al riguardo, segnaliamo comunque alle imprese l’opportunità di compilare il quadro “N” della domanda con la dicitura “dispensa art. 14 co.6 D. Lgs. 148”, come specificamente suggerito da ANCE.

Documenti da allegare alla domanda
L’Istituto conferma che le imprese non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.
Di conseguenza, alla domanda non va allegata la relazione tecnica ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari.

Nuova fattispecie di CIGO e “vecchi” limiti di utilizzo della Cassa Ordinaria
Per espressa previsione normativa, l’intervento di CIGO motivato dalla causale “COVID-19 nazionale” non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile e rappresenta una deroga al limite dei 30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo nel quinquennio mobile, previsto per la durata massima complessiva dei trattamenti.
Inoltre, esso non soggiace nemmeno al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO con causale “COVID-19 nazionale” anche i datori che avessero già raggiunto i limiti di cui sopra.
L’Istituto specifica, opportunamente, che I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati anche ai fini delle eventuali future istanze di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per le causali tradizionali.

Nuova fattispecie di CIGO e contributo addizionale
Al riguardo, l’Istituto si limita a ricordare come l’intervento supportato dalla causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento di alcun contributo addizionale.

Modalità di pagamento
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, l’Istituto rammenta che rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via eccezionale, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Al riguardo, in considerazione della particolare situazione di emergenza, l’istituto specifica che le imprese interessate al citato pagamento diretto potranno chiederlo senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. La mancanza di ulteriori chiarimenti nella circolare fa supporre vada, nel caso, seguita la procedura ordinaria: le imprese interessate sono, quindi, invitate a contattare il Servizio Sindacale del Collegio per l’opportuna assistenza.

Rapporti fra la nuova fattispecie di CIGO e eventuali ferie arretrate
L’INPS ha voluto rimarcare, in linea con quanto già chiarito dal messaggio n. 3777/2019, che l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario.
A riprova di ciò, la circolare sottolinea come, nella domanda di CIGO, non sia più presente il campo nel quale veniva fornita la situazione dei monte ore dei residui ferie maturati da parte dei lavoratori interessati dalla Cassa integrazione.

Rapporti fra la nuova fattispecie di CIGO e periodi di malattia

Da ultimo, per quanto concerne il delicato rapporto fra CIGO e malattia, l’INPS si è laconicamente limitata a richiamare l’articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione aziendale”.

Rapporti fra la fattispecie di CIGO per “COVID-19 nazionale” ed altri interventi di Cassa Ordinaria

L’INPS ricorda come le imprese che avessero già in corso un’autorizzazione di Cassa Integrazione per causali tradizionali ovvero avessero presentato domanda di CIGO non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la Cassa con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.
L’Istituto, al riguardo, ha precisato che, in caso di concessione, provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.
Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale “COVID-19 nazionale” possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020.

Rapporti fra la fattispecie di CIGO per “COVID-19 nazionale” e interventi di Cassa Straordinaria

Per espressa previsione normativa, le imprese, che hanno in corso, alla data del 23 febbraio 2020, un trattamento di integrazione salariale straordinario e lo dovessero sospendere a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario connesso a tale emergenza, ovviamente qualora dette imprese rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie.
L’Istituto ricorda come, in tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria debba essere presentata per la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”, appositamente prevista in ragione dell’esigenza di monitorare distintamente i differenti limiti di spesa introdotti.
La circolare specifica che la CIGO in questione sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.
Nello specifico, poiché la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata, l’impresa interessata deve presentare al Ministero del Lavoro apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso.
Tale istanza deve essere inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del citato Ministero, anche se l’Istituto precisa che saranno considerate validamente presentate anche le richieste inoltrate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o di posta elettronica certificata dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it della Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
A seguito dell’istanza aziendale, la predetta Direzione generale adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento CIGS in corso – considerando tali quelli perfezionati o attivati dopo la data del 23 febbraio 2020 fino al 28 marzo 2020, data di emanazione della circolare qui in commento – con indicazione della data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, e la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS.
Al termine della CIGO, l’impresa potrà, quindi, chiedere all’INPS, tramite l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.
Da ultimo, l’Istituto ha precisato che anche alla CIGO ordinaria concessa alle imprese provenienti da CIGS si applica la disciplina prevista per le altre imprese.
Vista la novità dell’Istituto e la delicatezza del tema, le imprese sono invitate a prendere contatto con il Servizio Sindacale di ANCE Brescia per ogni ulteriore approfondimento si renda necessario al fine di un ottimale utilizzo dello strumento nella singola situazione aziendale.

 

 

 


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