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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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23.10.2020 - lavoro

INPS – COVID-19 E QUARANTENA – CHIARIMENTI SULLA TUTELA DELLA MALATTIA – MESSAGGIO 9 OTTOBRE 2020, N. 3653

L’INPS, con il messaggio 9 ottobre 2020, n. 3653, facendo seguito al proprio precedente messaggio 24 giugno 2020, n. 2584 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 21/2020 del 04/07/2020), alla luce dell’evoluzione legislativa, ha fornito ulteriori indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia.

In primo luogo, l’Istituto chiarisce che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, come accade nella malattia comune, ma sono volte ad evitare situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività, che vengono tutelate equiparando ai fini del trattamento economico tali fattispecie alla malattia.

Pertanto, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui i suddetti lavoratori posti in quarantena o sorveglianza precauzionale in quanto soggetti fragili continuino a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio mediante modalità alternative, come lo smart working. In questa circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

Al contrario, in caso di malattia conclamata, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto di accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Per quanto riguarda, invece, i casi di ordinanze o provvedimenti emessi dall’autorità amministrativa che impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, l’Istituto afferma, quale principio generale, che non è possibile procedere con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la malattia, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, in quanto tale tutela richiede, quale presupposto, un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Analogamente, l’Istituto ritiene che la suddetta tutela di cui al citato comma 1 dell’articolo 26 non possa essere riconosciuta nel caso di provvedimenti di quarantena rilasciati a lavoratori assicurati in Italia recatisi all’estero, da parte delle competenti autorità del Paese straniero. L’INAIL asserisce, infatti, che l’accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell’articolo 26 non possa che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

Infine, l’Istituto chiarisce che la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, che determina di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.

Tale conclusione si fonda sul principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto dall’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, già affrontato dall’Istituto, da ultimo, con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 12/2020 del 02/05/2020)

L’Istituto ritiene, peraltro, che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

 

Allegato:

INPS Messaggio numero 3653 del 09-10-2020

 

 

 


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