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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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13.11.2020 - lavoro

INPS -COVID-19 – TUTELA A FAVORE DEI LAVORATORI FRAGILI – MESSAGGIO 9 NOVEMBRE 2020, N. 4157

L’INPS, con messaggio 9 novembre 2020, n. 4157, ha fornito ulteriori indicazioni con riguardo alla tutela prevista a favore dei lavoratori fragili, alla luce delle modifiche introdotte, da ultimo, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.

In particolare l’Istituto, richiamando il proprio precedente messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 21/2020 del 04/07/2020), ricorda che, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il periodo di assenza dal servizio di lavoratori dipendenti in condizione di particolare fragilità, ossia soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992), viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia. Ne consegue il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

L’INPS rammenta inoltre che il termine della tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato successivamente prorogato al 31 luglio 2020. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2020.

La tutela in questione, allo stato attuale, risulta, quindi, riconosciuta ai lavoratori considerati fragili per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.

L’Istituto sottolinea, inoltre, che è stato eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992. Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Infine, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche “attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Allegato:

Messaggio numero 4157 del 09-11-2020

 

 

 

 


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