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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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18.12.2020 - lavoro

INPS – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI IN SCADENZA A DICEMBRE – CIRCOLARE 14 DICEMBRE 2020, N. 145

Con la circolare 14 dicembre 2020, n. 145, l’INPS ha fornito indicazioni di carattere generale in merito alla sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 contenuta nell’articolo 2, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge n. 157/2020, c.d. Decreto Ristori Quater (v. Newsletter ANCE Brescia n. 41/2020 del 05/12/2020).

 

Si ricorda che la suddetta sospensione riguarda, in primo luogo, i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 (comma 1 del citato art. 2);
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019 (comma 2 del medesimo art. 2). Come precisato dall’INPS, per questi soggetti non è richiesta la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

 

A tale riguardo, l’INPS segnala che comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della suddetta sospensione, per verificare la sussistenza dei requisiti di legge riguardanti ricavi e riduzione del fatturato.

Si ricorda, altresì, per completezza di informazione, che il comma 3 dell’art. 2 sopra citato individua ulteriori categorie di soggetti destinatari della sospensione dei versamenti contributivi, con specifico riferimento alle attività economiche soggette alle chiusure o limitazioni di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020. Nella circolare qui illustrata (par. 2), l’INPS fornisce indicazioni per la corretta individuazione dei soggetti rientranti nelle predette categorie.

 

In via generale, l’Istituto precisa che le disposizioni sopra citate non sospendono gli adempimenti informativi, ma soltanto i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020.

Viene inoltre specificato che rientrano nella suddetta sospensione le rate in scadenza nel predetto mese di dicembre relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS, mentre ne è esclusa la quarta rata, in scadenza nel medesimo mese di dicembre 2020, relativa alla rateizzazionedi cui agli articoli 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, ovvero all’art. 97 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020 – dei versamenti sospesi ai sensi della legislazione emergenziale.

 

Per quanto riguarda le quote a carico dei lavoratori, l’Istituto richiama le indicazioni fornite al par. 3 della circolare n. 52 del 9 aprile 2020: nella sospensione dei versamenti sono ricomprese le quote di contribuzione a carico dei lavoratori, anche se sia stata operata dal datore di lavoro la relativa trattenuta.

I versamenti contributivi sospesi (inclusi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

L’INPS precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

 

Si ricorda che, per espressa disposizione di legge, non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

 

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla circolare allegata.

 

Allegato:

Circolare INPS n145 del 14-12-2020

Circolare numero 52 del 09-04-2020


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