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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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10.09.2021 - lavoro

ANPAL – FONDO NUOVE COMPETENZE – MODIFICA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE RICHIESTA DI SALDO – CHIARIMENTI – DECRETO DIRETTORIALE 7 SETTEMBRE 2021, N. 48 – NOTA INTERPRETATIVA 5 AGOSTO 2021

L’ANPAL ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 48 del 7 settembre 2021, riguardante il Fondo Nuove Competenze (FNC), con cui, in particolare, è stato modificato il termine, previsto dall’art. 3, secondo punto, del decreto ANPAL n. 69 del 17.02.2021, entro il quale deve essere presentata la richiesta di saldo. In particolare, tale termine è stabilito in 40 giorni di calendario dallo scadere dei termini di conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze indicati nell’art. 5 dell’Avviso vigente. Il computo dei 40 giorni decorre dai termini indicati nel medesimo art. 5 dell’Avviso anche nelle ipotesi di conclusione anticipata dei percorsi di sviluppo delle competenze.

Con il medesimo decreto, inoltre, è stata approvata la nota interpretativa ANPAL del 5 agosto 2021, con la quale sono stati forniti chiarimenti su taluni aspetti relativi al funzionamento del Fondo Nuove Competenze (FNC), con specifico riferimento, in particolare, ai termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze per il tramite di Avvisi a valere sul conto di sistema del Fondo Paritetico Interprofessionale o sul Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori (di seguito per brevità indicati come Fondi), nonché in merito al computo dei termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo.

Nello specifico, la Nota ha precisato che il termine di 120 giorni stabilito per realizzare i percorsi di sviluppo nel caso di istanza (cumulativa) presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, si applica a tutte le istanze (cumulative e singole): sia a quelle che prevedono l’adesione ai Fondi già all’interno del progetto formativo, sia a quelle che la prevedono successivamente all’approvazione del progetto, ma comunque prima dell’avvio dell’azione formativa. Peraltro, l’Agenzia ha ricordato che il suddetto termine può essere prorogato, previa richiesta motivata da parte del datore di lavoro e successivo eventuale accoglimento da parte di ANPAL. Nella nota, alla quale si rimanda, viene inoltre indicata la procedura da applicare per dare evenienza del coinvolgimento dei Fondi.

Il secondo punto sul quale sono stati forniti chiarimenti riguarda il computo dei termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo. In particolare, viene specificato che per definire tale computo è necessario far riferimento agli atti con cui Anpal si è espressa rispetto alle singole istanze, in quanto il sistema applicativo online potrebbe non essere aggiornato in tempo reale rispetto a questi atti.

Allegato_Nota interpretativa del 05 agosto 2021 v.1.0 – parte integrante del D.D. n. 48 del 07.09.2021

 

 

 


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