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Servizio Ambientale - referente: rag. Enrico Massardi
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26.11.2021 - ambiente

APPROVATA DA REGIONE LOMBARDIA LA NUOVA LEGGE SULLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

È stata pubblicata sul BURL, supplemento al n. 45, del 12 novembre 2021, la L.R. 8 novembre 2021 n. 20 recante “Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell’utilizzo di materiali riciclati”.

L’approvazione della legge rappresenta la conclusione di un percorso iniziato durante la precedente legislatura, nonché la sintesi delle istanze emerse da un lungo confronto, a livello tecnico e politico, tra Regione, Province, operatori del settore e rappresentanze del mondo ambientalista.

La nuova normativa sostituisce la L.R. n.14/98 di regolazione delle attività estrattive, ormai datata, per allinearsi alle politiche europee che riguardano la sostenibilità ambientale e l’economia circolare: incentiva l’utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, riciclo e recupero di rifiuti, in alternativa alle materie prime di nuova estrazione, ridefinisce il quadro delle competenze e semplifica aspetti della regolamentazione vigente. È inoltre un provvedimento in linea con le politiche nazionali e regionali legate alla promozione delle energie rinnovabili e con le iniziate programmatiche del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.

La riforma del sistema di pianificazione e autorizzazione delle attività estrattive pone attenzione a: • salvaguardare le materie prime non rinnovabili favorendo il riutilizzo di materiali inerti, il riciclaggio e il recupero di rifiuti, anche da altre fonti alternative, prevedendo diverse forme di incentivo per promuovere l’uso efficiente delle materie prime di cava, il riciclo e il riuso dei materiali alternativi; • individuare aree idonee all’attività estrattive, coi relativi volumi massimi estraibili, che potranno comprendere una o più cave, la cui puntuale individuazione avverrà in fase autorizzativa e non più nel piano delle attività estrattive (PAE); • semplificare il procedimento di approvazione dei Piani dell’attività estrattive evitando la duplicazione della procedura VAS (prima in provincia e poi in Regione), riducendo i tempi di approvazione e valorizzare ogni livello istituzionale; • condividere con le amministrazioni locali le scelte progettuali e ambientali incentivando lo sviluppo delle attività che presentino il maggiore valore economico complessivo dei progetti di recupero ambientale, di compensazione e di mitigazione; • gestione e controllo delle opere di recupero da parte dei Comuni, attività fondamentale per la restituzione delle aree di cava all’uso previsto dalla pianificazione locale attraverso la definizione delle destinazioni d’uso, nonché la vigilanza per l’esercizio delle attività estrattive;

  • garantire assistenza da parte di regione ai comuni, funzione attualmente svolta dalle province ai sensi della normativa vigente;
  • attuazione di recuperi ambientali più efficaci anche per lotti, con rilascio graduale delle fidejussioni.

Di seguito si elencano le principali novità introdotte dalla L.R. n.20/2021.

NECESSITÀ DI AGGIORNAMENTO

– La gestione delle attività estrattive in Lombardia ha una tradizione normativa e di pianificazione che parte dalla Legge del 1975, cui sono seguite modifiche nel 1982, sino alla legge attualmente in vigore dal 1998, dunque 23 anni fa. La nuova legge si è resa necessaria perché la legge vigente non contemplava la prospettiva della sostenibilità e dell’economia circolare.

RUOLO DELLE ISTITUZIONI E SEMPLIFICAZIONE

– La nuova legge attribuisce l’indirizzo strategico al Consiglio regionale, che può dare indicazioni sui temi rilevanti della pianificazione, mentre la funzione di pianificazione appartiene alle Province e alla Città metropolitana. Il nuovo testo attribuisce il ruolo di verifica delle direttive e dei piani regionali alla Giunta lombarda. Come pure l’elaborazione dell’atto d’indirizzo e degli atti amministrativi, attuativi della norma. Un modo per evitare la duplicazione della procedura di approvazione e di Valutazione ambientale strategica (Vas: prima in Provincia, poi in Regione), riducendo i tempi di approvazione. Allo stesso tempo per rafforzare il potere d’indirizzo del Consiglio regionale, mantenendo alla Regione la possibilità di esprimere un parere condizionato a prescrizioni vincolanti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

– Viene espressa la temporaneità dell’attività di cava rispetto alla destinazione e all’uso del territorio previsti dalla pianificazione locale. Riguardo, invece, agli ambiti di non applicazione vengono definiti e rimodulati i quantitativi oltre i quali le pietre ornamentali e i materiali litoidi escavati nel corso delle attività di cantiere, commercializzati e utilizzati esternamente ad esso, in sostituzione del materiale di cava, sono soggetti al pagamento delle tariffe dei diritti di escavazione.

INCENTIVI PER RIDURRE IL CONSUMO DI MATERIE PRIME E INCIDENZE NEGATIVE

– La legge individua le azioni con le quali tradurre in atto i principi comunitari dell’economia circolare, che guardano alla riduzione del consumo di materie prime. Tali principi si declinano in diverse forme d’incentivi per promuovere l’uso efficiente delle materie prime di cava, il riciclo e il riuso dei materiali alternativi. L’articolato prevede infatti: proroghe alle autorizzazioni e riduzione dei diritti di escavazione, in proporzione al materiale riciclato commercializzato; una banca dati con quantità e tipologie di aggregati riciclati disponibili presso gli impianti di recupero rifiuti (Market inerti); promozione dell’adozione di sistemi di gestione che guardano all’efficienza energetica, all’innovazione degli impianti, anche mediante la riduzione delle garanzie finanziarie, e l’adozione di marchi collettivi di qualità dei materiali lapidei. La legge facilita inoltre l’installazione di impianti fotovoltaici nei progetti di recupero delle cave in corso e di quelle abbandonate e degradate, promuovendone la riqualificazione.

AREE ESTRATTIVE INDIVIDUATE NEL PROCESSO AUTORIZZATIVO

– L’individuazione delle aree estrattive non si baserà più sugli “Ambiti territoriali estrattivi” (Ate). All’interno dei giacimenti coltivabili, saranno infatti individuate delle aree idonee per l’attività estrattiva, coi relativi volumi massimi estraibili, che potranno comprendere una o più cave, la cui puntuale individuazione non avverrà nel Piano delle attività estrattive ma nel processo successivo di autorizzazione.

CONDIVISIONE CON AMMINISTRAZIONI LOCALI

– La nuova legge premia la condivisione con le Amministrazioni locali sulle scelte progettuali e ambientali, per incentivare lo sviluppo delle attività che presentino il maggiore valore economico complessivo dei progetti di recupero ambientale, di compensazione e mitigazione.

ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI

– Un altro elemento di novità riguarda la competenza della Regione all’assistenza tecnica ai Comuni, funzione svolta in precedenza dalle Province ai sensi della normativa vigente (l.r. 14/98).

ATTUAZIONE DEI RECUPERI AMBIENTALI

– Importanti cambiamenti sono stati formalizzati per attuare recuperi ambientali più efficaci, come la limitazione delle proroghe, con pena di decadenza della autorizzazione e previsione di sanzioni. La nuova norma prevede anche la possibilità di recupero ‘per lotti’, con rilascio graduale delle fidejussioni. Inserisce, infine, un criterio di referenzialità per individuare le nuove aree di cava all’esterno di parchi e rete ecologica.

RECUPERI AMBIENTALI PIÙ EFFICACI

– La norma prevede inoltre il recupero per lotti, incentivandolo col progressivo rilascio delle fidejussioni, subordinando la prosecuzione della coltivazione dei lotti successivi all’avvenuto recupero, in modo da non lasciare per molto tempo aree importanti in situazione di degrado. Per accelerare la conclusione dei recuperi, viene limitata la possibilità di proroghe alle autorizzazioni, con pena di decadenza della autorizzazione, e si prevedono sanzioni.

GESTIONE E CONTROLLO DELLE OPERE DI RECUPERO

– La nuova legge attribuisce ai Comuni un ruolo determinante nella gestione e nel controllo delle opere di recupero. Indispensabili per la restituzione delle aree di cava all’uso previsto dalla pianificazione locale, attraverso la definizione delle destinazioni d’uso, nonché la vigilanza per l’esercizio delle attività estrattive.

La L.R. n. 14/98 è quindi da considerarsi abrogata, fatto salvo quanto previsto dall’art. 29 della nuova legge riguardante le previsioni di salvaguardia prodotte o derivanti dalle norme abrogate o modificate, e dai relativi provvedimenti attuativi.

A riguardo, per maggiore chiarezza, Regione Lombardia ha messo a disposizione un documento di sintesi predisposto sull’elenco delle nuove disposizioni applicabili dalla data di entrata in vigore della legge, in attesa che si concluda l’attività di redazione e approvazione dell’Atto di indirizzo regionale, funzionale alla redazione dei prossimi PAE provinciali, e degli Atti di giunta regionale in tema di tariffe dei diritti di escavazione e di promozione di misure incentivanti per favorire lo sviluppo sostenibile del settore, la produzione e l’utilizzo di materiali riciclati.

 

 


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