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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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29.10.2021 - lavori pubblici

CARO MATERIALI – IN GAZZETTA IL DECRETO CHE REGOLA IL FONDO DA 100 MILIONI PER LE COMPENSAZIONI ALLE IMPRESE E LE MODALITA’ DI ACCESSO DA PARTE DELLE P.A.

Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021 il Decreto del MIMS del 30 settembre 2021 che regola il Fondo da 100 milioni istituito appositamente per i ristori alle imprese dovuti agli incrementi di molti materiali dell’edilizia, nel caso in cui le p.a. non disponessero di proprie risorse.

Rimane tuttavia al momento ancora non pervenuto il decreto del Mims sulle rilevazioni dei prezzi dei materiali per le compensazioni riferite al primo semestre di quest’anno, che completa i decreti attuativi previsti dall’art. 1 septies della l. 23 luglio 2021, n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto Sostegni Bis, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici”.

Come è noto, in tema di appalti pubblici, l’aumento dei costi dei materiali da costruzione (che, nel periodo di emergenza sanitaria, ha raggiunto picchi del +130% nel caso dell’acciaio e che interessa anche il settore del legno, dell’elettricità e del gas) ha indotto il legislatore – a seguito di numerose segnalazioni pervenute in primis da Ance – ad approvare una norma ad hoc con la costituzione di un fondo da 100 milioni per far fronte agli aumenti subiti dalle imprese. La disposizione disegna un iter per accedere alla compensazione per l’attuazione del quale sono necessari provvedimenti attuativi, ossia decreti ministeriali.

Due sono dunque i decreti del MIMS attuativi della norma sulla compensazione degli aumenti dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici:

– il primo, non ancora emanato, dalla pubblicazione del quale decorrono i 15 giorni a pena di decadenza per presentare istanza alla p.a.;

– il secondo, emanato il 30 settembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/10/2021, che istituisce il Fondo e stabilisce i criteri di accesso.

Quest’ultimo definisce pertanto le modalità di gestione del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di erogazione delle risorse. Le risorse sono divise quasi esattamente in tre parti, riservate a tre categorie di imprese selezionate in base al numero di addetti: alle grandi imprese vanno 33 milioni, alle imprese di dimensione media vanno 33 milioni mentre le piccole imprese ottengono 34 milioni.
Il decreto indica anche un secondo criterio di assegnazione delle risorse, che avverrà “esclusivamente in ragione della propria qualificazione (…) a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato”. Il criterio che fa riferimento alle qualificazioni Soa possedute dall’impresa si applica anche agli appalti svolti dai raggruppamenti temporanei.

Come detto, si attende ora il decreto che definirà sia i prezzi dei materiali che hanno subìto le maggiori variazioni sia i parametri per stabilire l’entità delle compensazioni per far partire la “macchina” delle compensazioni, che anche a detta di Ance non sarà rapidissima. Le richieste di compensazione da parte delle imprese, come previsto dall’art. 1 septies, vanno inviate entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione in gazzetta del decreto dei prezzi, a pena di decadenza.  Il decreto sul Fondo all’art. 2, comma 2, detta invece le regole del gioco per ciò che riguarda le stazioni appaltanti: queste sono tenute, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere – una richiesta di accesso al fondo per le istanze di compensazione pervenute. Per questo motivo, Ance prevede tempi non rapidi qualora le p.a. non disponessero di proprie risorse.

Si ricorda infatti che l’art. 1 septies stabilisce al comma 6 che, in prima battuta, a farsi carico delle compensazioni saranno le stazioni appaltanti, fino a quando queste ultime non raggiungano il tetto massimo del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento (a tale scopo potranno essere impiegate le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nonché le somme derivanti da ribassi d’aste e quelle disponibili per altri interventi già portati a compimento dalla medesima stazione appaltante, per i quali sia stato già eseguito il collaudo e siano stati rilasciati i prescritti certificati di regolare esecuzione). Solo nel caso in cui tale limite percentuale venga raggiunto, sarà possibile procedere alla compensazione facendo uso delle somme del Fondo – ciò è infatti specificamente previsto nel preambolo del decreto in commento laddove si afferma, con riferimento all’art.1 septies, comma 7, decreto Sostegni bis, che “in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente comma 6 del medesimo articolo, per i lavori realizzati ovvero affidati dai soggetti indicati nel medesimo comma 7, si provvede alla copertura degli oneri, fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa, attraverso il Fondo per l’adeguamento dei prezzi” (di cui al comma 8)

Il decreto sul Fondo appena pubblicato però fornisce anche alcune indicazioni utili alle imprese che dovranno predisporre l’istanza di compensazione, ai commi 3 e 4 del Decreto 30 settembre 2021.  Il comma 3 prevede che alla richiesta di accesso al Fondo (inoltrata dalla stazione appaltante) l’ente pubblico dovrà allegare le istanze di compensazione fatte pervenire dalle imprese unitamente alla documentazione connessa (a condizione che dette istanze rispettino i criteri di ammissibilità prescritti dal decreto sulle variazioni che sarà emanato nel breve e che pervengano nel termine decadenziale di 15 giorni).

Il comma 4 chiarisce che, per ciascuna istanza di compensazione in aumento (di cui all’art. 1 septies, comma 4), le stazioni appaltanti devono inviare al Ministero, unitamente all’istanza, la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa (indi, ogni documento che dimostri l’aumento dei costi subito, a titolo esemplificativo, i preventivi dei fornitori), l’attestazione da cui risulta l’ammontare ammesso a compensazione e la categoria cui l’impresa appartiene (piccola, media o grande che sia) nonché la dichiarazione attestante l’insufficienza delle risorse finanziarie risultanti dal quadro economico (ai sensi dell’art. 1 septies, comma 6, decreto Sostegni bis).

Quello che renderà più o meno efficace il ristoro, in ogni caso, è l’entità dell’incremento che verrà riconosciuto nell’atteso ulteriore decreto ministeriale che non è stato ancora emanato. In passato Ance ha avuto occasione di dissentire sulle rilevazioni effettuate dal Ministero, giudicate non pienamente corrispondenti alla realtà e dunque inadeguate a compensare gli aumenti. Il caro materiali – e le crescenti difficoltà di approvvigionamento da parte delle imprese – sta diventando la principale preoccupazione – non solo per la gestione d’impresa ma per l’attuazione stessa del Pnrr – come denunciato dal presidente dell’Ance, Gabriele Buia, nell’assemblea annuale pubblica.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione. Seguiranno a breve aggiornamenti.

In allegato

Fondo caro materiali in Gazzetta – DM_100_MLN_GU

 


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