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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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24.09.2021 - lavoro

INAIL – SANZIONE PER OMESSA O TARDATA DENUNCIA DI INFORTUNIO – CHIARIMENTI – CIRCOLARE 9 SETTEMBRE 2021, N. 24

L’INAIL, con circolare n. 24 del 9 settembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile nel caso di violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965. Con l’occasione, l’Istituto ha ripercorso la disciplina che regola la denuncia degli infortuni a fini assicurativi e la comunicazione a fini statistici.

Obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni

In via preliminare, l’Istituto ricorda che, in base al comma 1 del predetto articolo 53, il datore di lavoro deve presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

La denuncia dell’infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio.

La denuncia di infortunio (nonché la denuncia di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall’INAIL.

Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, l’INAIL ricorda che il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Se il termine di scadenza è un giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

L’INAIL precisa che il caso di infortunio deve essere istruito non solo a seguito del certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e/o della denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’INPS, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio o infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro.

Nei suddetti casi, le Sedi dell’INAIL che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria.

Qualora si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, che viene trasmessa dalla Sede competente via Pec o per posta in caso di constatata assenza di Pec.

L’Istituto precisa, inoltre, che al di fuori dei casi sopra elencati, ossia presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e/o richiesta di denuncia da parte della Sede INAIL, non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio.

L’INAIL specifica ulteriormente, che per i casi di malattia-infortunio da Covid-19, la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’INPS; pertanto, il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

Comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi

L’Istituto ricorda che dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). In particolare, la norma prevede l’obbligo per i datori di lavoro e i dirigenti di comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

A tal proposito, l’Istituto sottolinea come, al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’INAIL, denominato Comunicazione/denuncia di infortunio, consenta al datore di lavoro o al dirigente, per gli infortuni superiori a tre giorni, di effettuare con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla vigente normativa. Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore al SINP tramite l’INAIL, se la prognosi si prolunga oltre i tre giorni dall’evento, è stata prevista un’apposita funzione, denominata “converti in denuncia” che consente al datore di lavoro di adempiere all’obbligo della denuncia di infortunio all’INAIL recuperando i dati già presenti nella comunicazione di infortunio e indicando solo quelli ulteriori necessari per la denuncia ai fini assicurativi.

L’Istituto, nella circolare in commento, si sofferma, infine, sul diverso regime sanzionatorio applicabile nel caso di violazione delle norme che prevedono rispettivamente l’obbligo di denuncia a fini assicurativi e quello di comunicazione a fini statistici. L’INAIL, sottolinea, in particolare, come gli interessi perseguiti dalle due disposizioni siano distinti. Nello specifico, l’obbligo di denunciare gli infortuni sul lavoro ai fini dell’assicurazione obbligatoria stabilito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è volto a tutelare l’interesse preminente dell’assicurazione pubblica e obbligatoria a istruire nel minor tempo possibile il caso di infortunio, in modo da fornire al lavoratore le prestazioni economiche, sanitarie e sociosanitarie dovute per legge ed erogare ai superstiti del lavoratore deceduto le prestazioni economiche spettanti, ricorrendone i presupposti. Gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi, invece, è finalizzato a fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

Considerate le diverse finalità delle due norme, differenti sono anche gli importi delle sanzioni amministrative ricollegate alla relativa violazione, per il cui esame si rimanda allo schema di sintesi, predisposto da ANCE, di seguito allegato.

Allegati:

INAIL circolare n 24 del 9 settembre 2021

Sintesi ANCE circolare 24-2021

 

 


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