Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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16.07.2021 - lavoro

INPS – BREXIT – FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE – ISTRUZIONI – CIRCOLARE 8 LUGLIO 2021, N. 98

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia (v. da ultimo Newsletter ANCE Brescia  – n. 17/2021 del 01/05/2021) per segnalare che l’Inps, con circolare 8 luglio 2021, n. 98, ha fornito chiarimenti in merito alla regolamentazione post Brexit, con particolare riguardo alla materia degli ammortizzatori sociali.

Nel riepilogare, come già esposto nella propria precedente circolare n. 53 del 6 aprile 2021, il quadro normativo conseguente al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, realizzato, in una prima fase, dall’Accordo di recesso (Withdrawal Agreement – WA), l’Istituto ha ricordato, in particolare, che tale accordo, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, aveva previsto un periodo di transizione, terminato il 31 dicembre 2020, durante il quale ha continuato ad essere applicato al Regno Unito il diritto dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale. Successivamente al termine del periodo transitorio, è stato concluso un Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement TCA del 24 dicembre 2020), ratificato dall’Unione europea in data 29 aprile 2021 ma applicato in via provvisoria già dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, termine successivamente prorogato al 30 aprile 2021, il quale dispone che gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination, PSSC).

A tale riguardo, l’Istituto ha, tuttavia, specificato che il WA continua ad applicarsi ai cittadini dell’Unione europea residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro entro la medesima data. Di conseguenza, il TCA, e il PSSC, che di esso fa parte, con specifico riguardo alla materia della sicurezza sociale, si applicano di regola a fattispecie non coperte dal WA. Il TCA costituisce dunque la base giuridica su cui si fonderanno i futuri rapporti di collaborazione tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, una volta esauriti gli effetti giuridici del WA.

Pertanto, l’Istituto ha chiarito che nelle materie a cui si estende il campo di applicazione del suddetto Protocollo (PSSC) continuano a trovare attuazione le disposizioni dell’Istituto medesimo in materia di totalizzazione internazionale per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020.

Ai cittadini dei Paesi terzi si continua ad applicare il WA, purché soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1231/2010. Il PSSC si applica anche ai cittadini dei Paesi terzi che, a partire dal 1° gennaio 2021, siano soggiornanti legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito, anche se divenuto Paese terzo.

L’Istituto ha fornito, quindi, indicazioni in materia di prestazioni di disoccupazione, di prestazioni familiari, di prestazioni di malattia, maternità, nonché sulle modalità di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI- Electronic Exchange of Social Security Information, per le quali si rinvia alle specifiche di dettaglio della circolare in argomento.

 

Allegato:
Circolare_numero_98_del_08-07-2021

 

 

 

 

 


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