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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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05.02.2021 - lavoro

INPS – LEGGE DI BILANCIO 2021 – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA PER COVID19 -ULTERIORE PERIODO DI 12 SETTIMANE – PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE – MESSAGGIO 29 GENNAIO 2021, N. 406

Come già riportato sulla Newsletter ANCE Brescia n. 01/2021 del 08/01/2021, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ossia la Legge di Bilancio per l’anno 2021, ha introdotto, fra le altre misure di interesse per le imprese edili, la possibilità di fruizione di un ulteriore periodo di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO) o in deroga (CIGD) da parte di tutti i datori di lavoro che abbiano dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo, o meno, di ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

L’INPS, pur preannunciando la pubblicazione di una specifica circolare di commento nel dettaglio delle suddette novità legislative della citata legge, ha inteso diramare, con il messaggio in commento, le prime informazioni in ordine alle predette novità, nonché le istruzioni per la presentazione delle istanze.

Durata massima degli interventi di CIGO e CIGD e arco temporale di fruizione

L’Istituto sottolinea come la suddetta previsione della Legge di Bilancio consenta ai datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica di chiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) per una durata massima di 12 settimane con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2021.

Il messaggio ricorda, inoltre, che i periodi di integrazione salariale già richiesti in forza della normativa previgente che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge di Bilancio 2021

Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le misure previste dalla Legge di Bilancio, l’INPS precisa che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) trovano applicazione a favore dei dipendenti già in forza, alla data del 1° gennaio 2021, presso il datore richiedente la prestazione.

Contributo addizionale

Con discontinuità rispetto a quanto era previsto dalla normativa previgente, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge di Bilancio 2021 non è gravato dall’obbligo, per i datori di lavoro interessati, del versamento di alcun contributo addizionale.

Modalità di trasmissione delle domande

L’Istituto, nel messaggio in commento, conferma che sul proprio sito internet sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze connesse all’utilizzo degli ammortizzatori introdotti dalla Legge di Bilancio.

Atteso che per il finanziamento del nuovo periodo di trattamenti sono previste risorse specifiche e che il monitoraggio dei suddetti limiti di spesa è assegnato all’Istituto, per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale ordinaria o in deroga, i datori di lavoro devono inserire nella domanda di concessione dei trattamenti la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”.

Il messaggio contiene l’importante precisazione dalla quale emerge come sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria e in deroga

Con riferimento, infine, ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale in parola, l’Istituto conferma che il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Pertanto, per le sospensioni o le riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, il termine entro cui inviare all’INPS l’istanza per la concessione della relativa autorizzazione è fissato nel 28 febbraio 2021.

 

Allegato:
INPS Messaggio N. 406 del 29_01_2021

 

 

 

 

 


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