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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
08.01.2021 - lavoro

LEGGE DI BILANCIO 2021 – PRINCIPALI MISURE LAVORISTICHE DI INTERESSE PER LE IMPRESE EDILI – LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 – INTERVENTO CORRETTIVO IN MATERIA DI TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF – DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N. 182

Pur con riserva di tornare sui singoli istituti una volta che saranno diramati i chiarimenti interpretativi e le indicazioni applicative, segnaliamo fin d’ora le principali misure contenute in materia lavoristica nella Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), di particolare interesse per le imprese edili.

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Se l’assunzione avviene presso sedi ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il periodo interessato dall’esonero viene elevato a 48 mesi.

Viene, inoltre, incentivata, con la stessa modalità e la medesima misura, l’assunzione di donne, che, in questo caso, però, comporti un incremento occupazionale netto.

Entrambi i benefici sopra indicati sono subordinati all’autorizzazione della Commissione europea.

Proroga dell’esonero contributivo per i datori che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale

Come già previsto dal Decreto Agosto (v., da ultimo, Newsletter ANCE Brescia n. 44/2020 del 26/12/2020), è stato confermato l’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che non facciano ricorso agli ammortizzatori sociali per CoViD-19.

A seguito di tale proroga, viene riconosciuto al datore interessato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico per un ulteriore periodo di otto settimane da utilizzare entro il 31 marzo 2021, nel rispetto del numero di ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Come già in precedenza, dall’esonero sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per CoViD-19

È stata prevista una nuova possibilità, per i datori di lavoro, di richiedere un aggiuntivo periodo di cassa integrazione ordinaria o di cassa in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane, nel periodo temporale compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per quelli inerenti alla Cassa in deroga.

I lavoratori destinatari dei predetti trattamenti sono i dipendenti assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza alla data di entrata in vigore della legge qui in commento.

Proroghe o rinnovi dei contratti a tempo determinato

È stato ulteriormente prorogato, questa volta sino al 31 marzo 2021, il termine entro cui i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati per una sola volta e, comunque, per un massimo di 12 mesi, senza obbligo di rispetto delle causali previste dall’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015.

Per completezza, ricordiamo che tale ultima norma, come modificata dal c.d. Decreto Dignità, consente di procedere ad una proroga oltre i dodici mesi ovvero ad un rinnovo del contratto a tempo determinato solo in presenza di determinate condizioni ossia: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o, infine, in occasione di altre situazioni aziendali connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Ulteriore conferma del blocco dei licenziamenti

È stato prorogato fino al 31 marzo 2021, il periodo coperto dal divieto di licenziamento per motivi economici, durante il quale è sospesa la possibilità di avviare le procedure previste sia per i licenziamenti collettivi che per quelli individuali.

Restano nel contempo confermate le esclusioni già previste, per cui è comunque possibile procedere al licenziamento in situazioni concernenti la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave

Le misure a sostegno dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave, inizialmente previste dal Decreto “Cura Italia”, sono prorogate fino al 28 febbraio 2021.

Pertanto, sono state confermate, fino a tale nuova data, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e la facoltà di svolgimento del lavoro in smartworking anche attraverso l’assegnazione a mansione diversa, pur se rientrante nella medesima categoria o area di inquadramento, nonché la possibilità di effettuazione, da remoto, di specifiche attività di formazione professionale.

Congedo obbligatorio di paternità

La durata del congedo obbligatorio a favore del padre lavoratore dipendente è stata elevata a 10 giorni, da fruire, come già previsto dalla normativa sul punto, nei primi cinque mesi di vita del bambino.

APe Sociale – Proroga

Il periodo di vigenza di tale misura, che comporta un’anticipazione a carico INPS del trattamento pensionistico, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Contratto di espansione interprofessionale

Per permettere anche alle imprese con almeno 500 unità lavorative di utilizzare il contratto di espansione interprofessionale, è stato rifinanziato, anche per il 2021, lo specifico fondo ministeriale.

Tale strumento resta, comunque, utilizzabile anche da imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. In particolare, le imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, possono accedere al contratto in parola a fronte dell’impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita.

Istituzione del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

È stato attivato, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a garantire la prosecuzione, nelle aree individuate dalle Regioni, degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga non autorizzati per mancanza di copertura finanziaria.

Stabilizzazione nuova detrazione lavoro dipendente

È stata prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente, e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di ammontare compreso fra 28.000 e 40.000 euro, già prevista dall’articolo 2 del Decreto Legge n. 3/2020 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 24/2020 del 25/07/2020).

A tale riguardo, si segnala che il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 182 è intervenuto apportando modifiche urgenti alla previsione in commento. La modifica si è resa necessaria al fine di correggere un errore tecnico riguardante gli importi della suddetta detrazione, commesso nella stesura del testo finale della Legge di Bilancio. In particolare, alla luce delle modifiche apportate, l’ulteriore detrazione in parola spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, con i seguenti importi:

a) 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

 

Allegati:

decreto legge 182_2020

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

 

 

 


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