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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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26.11.2021 - lavoro

INPS – RICONOSCIMENTO DELLA TUTELA DELLA MALATTIA PER I PERIODI DI QUARANTENA – ISTRUZIONI – MESSAGGIO 18 NOVEMBRE 2021, N. 4027

L’INPS, con messaggio 18 novembre 2021, n. 4027, ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dall’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 con riguardo alla disciplina inerente alle tutele previste, nel corso dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori cosiddetti “fragili” (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 45/2021).

In particolare, l’Istituto ricorda che con l’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il legislatore ha apportato modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilendo che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021 (comma 1), a fronte di apposito stanziamento (comma 5).

Alla luce di tali previsioni normative, l’Istituto comunica che può, quindi, procedere al riconoscimento della prestazione in argomento, ai lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, secondo le consuete modalità, anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, seguendo un ordine cronologico, come indicato dal legislatore.

L’Istituto ricorda, inoltre, che anche la tutela per i lavoratori “fragili” di cui al comma 2 dell’articolo 26, come già illustrato nel precedente messaggio n. 3465/2021 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 42/2021), è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall’articolo 2-ter del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.

Segnatamente, con riguardo ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia INPS, ai fini dell’erogazione dell’indennità economica correlata alle prestazioni in argomento, la nuova formulazione del comma 5 del citato articolo 26 prevede che “dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell’INPS”, connessi con il riconoscimento delle tutele in argomento per i lavoratori in quarantena (comma 1) e per i lavoratori “fragili” (comma 2), “sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori”.

Alla luce di quanto sopra, l’Istituto, con il messaggio in commento, fornisce alle proprie Strutture territoriali le istruzioni operative affinché procedano a rimettere in lavorazione, in base all’ordine cronologico degli eventi, le pratiche per il riconoscimento della prestazione di malattia relative ai lavoratori dipendenti, al fine di considerare indennizzabili i giorni di prognosi indicati nel certificato per gli eventi di cui al comma 1 dell’articolo 26 in commento, ricadenti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Allegato: Messaggio_numero_4027_del_18-11-2021

 

 


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