Print Friendly, PDF & Email
Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
24.12.2020 - lavoro

INPS – ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO CIG COVID-19 – ULTERIORI INDICAZIONI – MESSAGGIO 21 DICEMBRE 2020, N. 4781

Con il messaggio 21 dicembre 2020, n. 4781, l’INPS, facendo seguito alla propria precedente circolare 13 dicembre 2020, n. 4254 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 39/2020 del 21/11/2020) ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla fruizione dell’esonero contributivo introdotto dal Decreto Agosto per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Decreto medesimo (art. 3 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020).

Con il suddetto messaggio, l’INPS, in primo luogo, ribadisce che, al fine di fruire dell’esonero, i datori di lavoro devono inoltrare all’INPS – tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.

Nell’istanza devono essere dichiarati, senza necessità di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati:

  • ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • contribuzione piena a carico del datore di lavoro, calcolata sulla suddetta retribuzione;
  • importo dell’esonero.

L’Istituto chiarisce che le verifiche sui dati di cui sopra da parte delle proprie strutture territoriali, propedeutiche all’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione, sono finalizzate a controllare che siano state riportate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno 2020 sia presente almeno un’autorizzazione relativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020.

L’Istituto, inoltre sottolinea che l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020, per un massimo di 4 mesi, dal mese di competenza agosto 2020 al mese di competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021).

L’INPS ricorda, altresì, che l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi), avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive Uniemens/vig.

Con il messaggio qui in esame, l’Istituto precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”.

Infine, l’INPS, con riguardo al calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, ricorda che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

A tal proposito, con il messaggio qui illustrato, l’Istituto precisa che tale indicazione è coerente con le disposizioni contenute nella circolare n. 9/2017, nella quale è specificato che “la retribuzione globale – base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che, nel rispetto del nuovo quadro normativo di riferimento, possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale”.

 

Allegato:

mess_4781_inps pdf

 

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941