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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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16.04.2021 - lavoro

INPS – ESONERO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE NEL BIENNIO 2021-2022 – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE – CIRCOLARE 12 APRILE 2021, N. 56

L’INPS, con circolare 12 aprile 2021, n. 56, ha fornito le prime indicazioni operative riguardanti l’esonero previsto dall’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.

In via preliminare, l’Istituto ha ricordato che il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Pertanto, l’INPS si riserva di rilasciare le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro, a seguito dell’orientamento espresso dalla Commissione.

L’Istituto ha specificato che l’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni).

Sono esclusi i contratti di:

  • apprendistato;
  • lavoro domestico;
  • lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
  • prestazione di lavoro occasionale
  • stipulati con personale con qualifica dirigenziale.

L’esonero contributivo di cui alla norma in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. In tale fattispecie, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

Misura dell’incentivo

L’incentivo è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui e per un massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato.

L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’Istituto ha specificato che la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

In particolare, l’INPS ha sottolineato che non sono oggetto di sgravio, fra gli altri:

  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi), 28 (Fondo di solidarietà residuale) e 29 (Fondo di integrazione salariale) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, non è oggetto di agevolazione il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

Con riferimento ai casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione entro sei mesi dalla relativa scadenza, l’Istituto ha specificato che trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Condizioni per l’incentivo

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto 36 anni (età massima di 35 anni e 364 giorni);
  • il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tale riguardo, l’Istituto ha precisato che eventuali periodi di apprendistato o rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato svolti in precedenza non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Al contrario, ha specificato che non si ha diritto alla fruizione dell’esonero laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore. Inoltre, l’INPS ha chiarito che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata: pertanto, se il lavoratore, per il quale è stata già fruita l’agevolazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione;
  • il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ai sensi della legge n. 223/1991), nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • il datore di lavoro non deve procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ai sensi della legge 223/1991) nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del lavoratore assunto.

La possibilità di fruire dell’incentivo è, inoltre, subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D. Lgs. n. 150/2015.

L’esonero, pertanto, non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

1) l’assunzione viola il diritto di precedenza;

2) presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. A tal riguardo, l’Istituto ha rilevato che l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili. Pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alla correlata agevolazione in trattazione;

3) l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.

L’Istituto ha chiarito che l’esonero contributivo può, invece, trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di lavoratori disabili.

Inoltre, l’INPS ha precisato che, per l’esonero in trattazione, non trova applicazione la previsione secondo la quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. In tal caso, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.

Infine, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Infine, nella circolare in commento, alla quale si rimanda, l’INPS fornisce chiarimenti in ordine al riconoscimento dell’incentivo nel caso di situazioni caratterizzate da condizioni di specificità, nonché al coordinamento con altri incentivi.

Allegato: Circolare_numero_56_del_12-04-2021

 

 


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