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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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22.07.2022 - lavori pubblici

ANAC – NEGLI APPALTI L’ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO È OBBLIGATORIA E NON PUÒ ESSERE RATEIZZATA

 

Ance Brescia informa che Anac è tornata sul tema dell’anticipazione del prezzo di contratto negli appalti pubblici ribadendo che la stessa è obbligatoria e non può essere rateizzata.

L’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto, ossia l’importo riconosciuto all’appaltatore per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, è obbligatoria e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza.

La maggiorazione al 30% introdotta dal Decreto Rilancio, invece, è meramente eventuale e subordinata alle disponibilità in bilancio delle risorse necessarie.

Originariamente tale istituto si riferiva soltanto ai lavori. Con il decreto Sblocca Cantieri, la sua applicazione è stata estesa anche agli appalti di servizi e forniture. Inoltre, il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di incrementare l’anticipazione del prezzo dal 20 al 30 per cento del valore del contratto di appalto. L’Anac precisa che l’anticipazione è obbligatoria, ossia dovuta in riferimento alle prestazioni di lavori, servizi e forniture, a prescindere da una specifica richiesta dell’appaltatore e dalla valutazione, da parte della stazione appaltante, della sussistenza di una effettiva esigenza di liquidità.

L’Autorità chiarisce inoltre che l’incremento dell’anticipazione dal 20 fino al 30 per cento del prezzo del contratto è “meramente eventuale”, nel caso in cui siano disponibili in bilancio le risorse necessarie.  Inoltre, nella delibera viene precisato che l’anticipazione deve essere riconosciuta anche con riferimento a prestazioni già svolte e già pagate per le quali, prima della modifica del Codice appalti, non era prevista l’anticipazione. In questo caso, l’anticipazione andrà calcolata sul valore residuo del contratto, scorporando il valore delle prestazioni già eseguite e remunerate.

Infine, l’Anac chiarisce che la stazione appaltante non può derogare al Codice dei contratti pubblici prevedendo unilateralmente, nel bando di gara, la rateizzazione dell’anticipazione al di fuori dei casi, previsti dallo stesso Codice dei contratti ultratriennali nel settore della difesa e sicurezza. Con il decreto Rilancio, infatti, il legislatore ha voluto potenziare lo strumento dell’anticipazione per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese nel periodo pandemico, un’esigenza che, secondo Anac, oggi è ancora più urgente a fronte della guerra in Ucraina.

Secondo l’Autorità consentire la rateizzazione – e quindi la riduzione della liquidità al momento dell’avvio dell’esecuzione – anche nei contratti sopra i tre anni che non riguardano il settore difesa e sicurezza sarebbe un’azione contraria all’obiettivo di sostenere le imprese. E vanificherebbe di fatto l’incremento al 30% dell’anticipazione introdotto con il decreto rilancio.

Tuttavia, le parti potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto convenendo ad esempio la rateizzazione dell’anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione delle imprese associate per valutare la situazione del singolo contratto pubblico, ma anche per fornire i modelli di richiesta dell’anticipazione del prezzo sia in caso di richiesta del 20% di legge sia in caso di richiesta della maggiorazione al 30% (possibile fino al 31/12/2022).


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