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17.06.2022 - lavori pubblici

IL DDL DELEGA APPALTI È LEGGE – CONSIGLIO DI STATO GIÀ AL LAVORO ALLA RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

 

Ance Brescia informa che la delega appalti è legge. Con 186 voti favorevoli, 32 contrari e un’astensione, il Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici, contenente i 31 criteri attuativi che dovranno guidare il governo nel disegnare concretamente la riforma del D. Lgs. 50/2016. Il testo approvato è lo stesso esitato dalla Camera dei Deputati il 24 maggio scorso ed il prossimo atto sarà la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del provvedimento, la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega stessa.

L’adozione della legge delega rientra, tra l’altro, tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR). Nello stesso Piano, infatti, è prevista una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici. In base a quanto previsto dal PNRR dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi entro i periodi riportati di seguito:

  • giugno 2021, entrata in vigore di un decreto-legge sulla semplificazione del sistema dei contratti pubblici;
  • giugno 2022, entrata in vigore della legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
  • marzo 2023, entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
  • giugno 2023, entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici;
  • dicembre 2023, il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement.

 

Una delle maggiori novità di questo ennesimo tentativo di riformare un sistema, che da almeno un anno e per tutta la prima fase di aggiudicazione degli investimenti del Pnrr si muove ampiamente in deroga alla disciplina di base, è il coinvolgimento in prima persona del Consiglio di Stato. I giudici amministrativi questa volta non avranno solo il compito di esprimere un parere sul lavoro svolto da una commissione ministeriale (come accaduto in passato) ma sono chiamati a scrivere di pugno proprio la bozza del nuovo codice.

Secondo quanto ha già fatto sapere il presidente Franco Frattini il Consiglio di Stato è già al lavoro per mettere a punto lo schema di provvedimento. «Un esercizio complesso e non brevissimo che metterà alla prova questo gruppo di lavoro composto non solo dai consiglieri di Stato e dai colleghi del Tar, ma anche da estranei al plesso della giustizia amministrativa secondo quanto previsto dal Presidente del Consiglio Draghi», ha detto Frattini. Particolare attenzione viene attribuita all’obiettivo di eliminare il «gold plating», ovvero tutte le norme ridondanti rispetto alle direttive europee. Frattini ha già fatto sapere che la commissione messa al lavoro sul testo sta già creando «una tabella di corrispondenza tra le norme della direttiva e quelle che dovremo tradurre in proposta di decreto».

L’ultima volta lo sforzo di “semplificazione” è finito annegato in un decreto legislativo monstre, composto da 220 articoli, 15 allegati e una lunga coda di linee guida affidate all’Anac di Raffaele Cantone, senza contare l’altrettanto lunga scia di traguardi annunciati ma rimasti inattuati (trasparenza senza deroghe, qualificazione stazioni appaltanti, rating di impresa, coinvolgimento delle Pmi, gare veloci, stop ai ricorsi: solo per citare qualche esempio random). A sei anni di distanza ambizioni e annunci sono rimasti pressoché immutati.

Venendo ad analizzare i due articoli che compongono la legge delega, si informa che l’art. 1 al comma 2 elenca 31 princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega (molti dei quali già presenti nella delega del 2016); tra questi, si segnalano:

  • evitare il gold plating, ovvero il processo in base al quale i poteri di una direttiva dell’Unione Europea vengono estesi quando questa viene recepita nelle leggi nazionali di uno Stato membro;
  • la ridefinizione in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e del personale in esse operante; la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
  • la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
  • la previsione della facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, di garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, di promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità; la riduzione e la certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti;
  • la revisione e semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche;
  • l’incentivo al ricorso a procedure flessibili per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata;
  • la semplificazione e l’estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto; l’individuazione dei contratti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva delle direttive europee e la semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;
  • il divieto di proroga dei contratti di concessione e la razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate;
  • la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari; la razionalizzazione della disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario;
  • l’estensione e il rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie relativi al rimedio giurisdizionale.

Il comma 3 stabilisce che i decreti così adottati abroghino espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e rechino opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

Il comma 4 dispone che sugli schemi di decreto legislativo sia acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari; i pareri devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso il Governo intenda avvalersi del Consiglio di Stato per redigere gli schemi dei decreti legislativi, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del RD 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), quest’ultimo può avvalersi di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il Governo può adottare decreti legislativi integrativi o correttivi.

Il comma 5 esclude che i decreti legislativi di cui alla legge delega siano adottati con nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, qualora determinassero nuovi o maggiori oneri non compensati, siano adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Si pubblica in allegato il testo di legge delega approvato in via definitiva dal Senato.

IN ALLEGATO

Delega_appalti_senato_14_giugno_2022 – testo approvato in via definitiva dal Senato

 


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