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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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25.03.2022 - lavori pubblici

PUBBLICATO IL “DECRETO EMERGENZA UCRAINA”: PREVISTA UN’ANTICIPAZIONE DEL MIMS SUL FONDO PER LE COMPENSAZIONI DOVUTE AL “CARO MATERIALI”

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 67 del 21 marzo scorso, è stato pubblicato il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I., ossia il 22 marzo scorso, ed ha già iniziato l’iter parlamentare di conversione in legge (DDL 2564).

Per quanto di interesse del settore delle opere pubbliche, l’art. 23 (intitolato “revisione prezzi”) introduce alcune misure, nella dichiarata ottica di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché’ dei carburanti e dei prodotti energetici.

In particolare, al comma 1, viene consentito al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), in relazione alle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi presentate – di cui all’articolo 1-septies, comma 8, DL 73/2021 – di riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo, un’anticipazione pari al 50 per cento dell’importo richiesto, nelle more che le stazioni appaltanti svolgano l’attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate dalle imprese.

Va quindi precisato che l’anticipazione viene corrisposta alle stazioni appaltanti – e non agli operatori economici – come individuate al comma 7 dell’articolo 1-septies ed all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17., laddove le stesse abbiano presentato l’istanza di accesso al predetto Fondo.

Si tratta, nel dettaglio, di tutti quei soggetti tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) – ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – che, data l’incapienza delle risorse accantonate, ai fini dell’erogazione delle compensazioni dei materiali, hanno fatto istanza di accesso Fondo per l’adeguamento dei prezzi – di cui all’articolo 1-septies, comma 8, DL 73/2021.

Al riguardo si ricorda che:

1.l‘articolo 1-septies del Dl 73/2021 ha introdotto una speciale disciplina revisionale per fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021 – estesa al secondo semestre 2021 dall’articolo 1, comma 398, della legge 234/2021 – prevedendo, altresì, l’istituzione di uno specifico Fondo per l’adeguamento dei prezzi, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in caso di insufficienza delle risorse per erogare le compensazioni dei materiali;

2.l’art. 25 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, ha previsto uno speciale regime compensativo finalizzato alla compensazione degli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel primo semestre del 2022. Nel caso di incapienza, le SS.AA. – sempre ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – potranno provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi già istituto dall’articolo 1-septies, comma 8, del DL n. 73/2021.

 

Ad esito dell’attività istruttoria relativa alle istanze presentate, il MIMS potrà disporre la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato a titolo di anticipazione, che sarà poi versato all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnato al medesimo Fondo per le compensazioni.

Al secondo comma, infine, sempre nell’ottica di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, l’articolo 23 in commento prevede un incremento di:

1.120 milioni di euro della dotazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, previsto dall’articolo 1-septies, comma 8, del DL 73/2021, convertito nella Legge 106/2021 e

2.200 milioni di euro del fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge

  1. 76 del 2020), da destinare interamente alle compensazioni di cui all’art. 29

DL 4/2022.

 

Si segnala inoltre che, come segnalato nel comunicato stampa di Ance Brescia https://www.ancebrescia.it/2022/comunicato-stampa-eliminata-la-norma-di-proroga-o-sospensione-degli-appalti-a-causa-del-caro-materiali/, nel provvedimento in parola era anche stata prevista la seguente norma: “Fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, rilevate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l’appaltatore, possono essere valutati come causa di forza maggiore e dare luogo alla sospensione della prestazione qualora impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture. Qualora gli aumenti impediscano di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all’esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione“.

La norma dava la possibilità di prorogare i termini di esecuzione delle prestazioni o sospendere del tutto le attività degli appalti colpiti dagli eccezionali rincari delle materie prime, escludendo la responsabilità degli appaltatori.

Tuttavia, tale previsione normativa è stata espunta dal testo pubblicato in Gazzetta all’ultimo momento (era presente nella bozza entrata in CdM e nel comunicato stampa emanato dal Governo dopo l’approvazione datata 18/3).

Il Governo si è giustificato adducendo a motivo il fatto che i ministri hanno ritenuto più giusto aggiungere fondi, e dunque pagare di più, rispetto al rischio di ritardare o bloccare le opere, in questa fase.

 

In allegato, il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta e qui in commento.

 

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti

 

In allegato

 

DL EMERGENZA UCRAINA


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