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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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13.01.2022 - lavoro

INL – LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’ATTIVITA’ – PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE – NOTA 11 GENNAIO 2022, N. 29

La Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto, a far data dal 21 dicembre u.s., un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In sostanza, l’intervento normativo ha modificato l’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, che, ora, prevede un obbligo, in capo al committente, di comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro in occasione dell’avvio dell’attività di lavoratori autonomi occasionali.

Con nota dell’11 gennaio u.s., n. 29, l’Ispettorato Nazionale ha diramato le prime indicazioni applicative sulla previsione sopra sinteticamente descritta.

Ambito di applicazione della norma

Ad avviso dell’Ispettorato, poiché la norma di cui trattasi è contenuta all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale, il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Inoltre, le indicazioni interpretative qui in commento evidenziano come l’oggetto della comunicazione sia l’attività dei lavoratori autonomi occasionali, ossia lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – cioè chi “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – che siano sottoposti, in ragione dell’occasionalità della loro attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Tale ultima norma sottolinea ulteriormente il requisito della occasionalità, per il lavoratore interessato, dell’attività di lavoro prestata, in quanto è riferita ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, ivi inclusa l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

Alla luce delle indicazioni diramate, non rientrano nelle attività da comunicare, per quanto di interesse delle imprese edili:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015;
  • i rapporti di prestazione occasionale, instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), già oggetto, peraltro, di specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali e, in genere, tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA.

Peraltro, la nota sottolinea come, qualora l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la prima dovrà essere oggetto della comunicazione in parola.

Termini per l’adempimento

Per quanto concerne i termini entro cui procedere all’adempimento, ossia all’effettuazione della comunicazione di cui trattasi, l’Ispettorato introduce una distinzione fra i rapporti stipulati dal 21 dicembre, giorno di entrata in vigore della norma, e quelli in corso alla data dell’11 gennaio, anche se avviati prima.

Rapporti già in essere all’11 gennaio 2022 o iniziati dal 21 dicembre 2021

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione, ad avviso dell’Ispettorato, dovrà essere effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi all’emanazione della nota: in pratica, entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Rapporti sorti dopo l’11 gennaio 2022

Per contro, con riferimento ai rapporti avviati successivamente alla già citata data dell’11 gennaio u.s., la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità di comunicazione

Il destinatario della comunicazione, se dovuta, è l’Ispettorato del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.

Tale comunicazione va effettuata mediante SMS o posta elettronica e, comunque, con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

In attesa dell’aggiornamento delle procedure già esistenti, riferite, al momento, ai soli rapporti da ultimo citati, la nota dispone che, nel frattempo, la comunicazione di cui trattasi vada effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (si veda, al riguardo, l’elenco completo in allegato alla nota in commento).

Segnaliamo, comunque, l’opportunità della conservazione, da parte del committente, di copia dell’avvenuta comunicazione, ai fini probatori, stante la natura di posta elettronica ordinaria degli indirizzi forniti dai vari Ispettorati.

Contenuto della comunicazione

Secondo le indicazioni diramate dall’Ispettorato, la comunicazione in parola dovrà contenere gli elementi di seguito riportati, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

– dati del committente e del prestatore;

– luogo della prestazione;

– sintetica descrizione dell’attività;

– data inizio prestazione;

– presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio.

Sottolineiamo il passaggio della nota in cui l’Ispettorato ritiene che, qualora l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nella comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Obbligatorio, inoltre, ad avviso dell’Ispettorato, è il dato relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Apparato sanzionatorio

La nota, da ultimo, chiude ricordando che, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Di conseguenza, dobbiamo sottolineare come le sanzioni potranno essere moltiplicate laddove l’omissione della comunicazione riguardi più di un lavoratore; inoltre, la sanzione potrà essere irrogata anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Circolare Comunicazione Autonomi Occasionali – Allegato 1

Circolare Comunicazione Autonomi Occasionali – Allegato 2


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