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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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25.03.2022 - lavoro

INPS – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – ULTERIORI PRECISAZIONI – INTERVENTI INIZIATI NEL 2021 – MASSIMALE UNICO – CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE – MESSAGGIO 21 MARZO 2022, N. 1282

 

La normativa in materia di cassa Integrazione Guadagni è stata, di recente, oggetto di riordino ad opera della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Nella circolare 1 febbraio 2022, n. 18 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 5/2022 del 05/02/2022) l’INPS ha fornito un primo commento riguardo alle novità introdotte dall’ennesimo intervento legislativo in materia di ammortizzatori sociali.

Uno degli interventi più significativi, in tale ambito, è, di certo, rappresentato dal superamento dei previgenti distinti massimali del trattamento, applicabili alla luce di due distinte fasce retributive.

Con l’intervento normativo sopra citato, invece, si è proceduto all’introduzione di un unico massimale, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore.

Di conseguenza, l’INPS ha comunicato, con circolare 16 febbraio 2022, n. 26 ( v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 7/2022 del 19/02/2022) la misura, in vigore dal 1° gennaio u.s., dell’importo massimo del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria.

Nella già citata circolare n. 18, l’Istituto aveva, tra le altre indicazioni, precisato come l’importo del massimale unico andasse applicato alle richieste di CIGO o di CIGS relative a periodi di intervento con decorrenza dal 1° gennai 2022: pertanto, tale massimale non avrebbe dovuto applicarsi, ad avviso dell’Istituto, alle richieste aventi ad oggetto periodo ultramensili, in cui la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa fosse iniziata nel corso del 2021 ma avesse interessato, anche solo parzialmente, il 2022.

Con il messaggio qui in commento, invece, INPS, riferisce che ulteriori e più specifici approfondimenti intervenuti con il Ministero del Lavoro hanno portato l’Istituto a una diversa determinazione, esattamente contraria a quella in precedenza diramata.

Secondo la nuova posizione dell’Istituto, quindi, anche ai trattamenti di Cassa integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, si deve applicare, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022, il massimale unico, introdotto dalla riforma sopra richiamata, nella misura riportata dalla già citata circolare n. 26/2022.

Allegato:

Messaggio_numero_1282_del_21-03-2022

 


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