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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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18.02.2022 - lavoro

INPS – TUTELE PER I LAVORATORI FRAGILI E I LAVORATORI IN QUARANTENA – MANCATA PROROGA ANNO 2022 – MESSAGGIO 11 FEBBRAIO 2022, N. 679 – MINISTERO DELLA SALUTE – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ IN MODALITA’ AGILE – DECRETO INTERMINISTERIALE 4 FEBBRAIO 2022  

 

L’INPS, facendo seguito a quanto già comunicato con proprio messaggio n. 4027/2021 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 47/2021 del 27/11/2021), ricorda che il riconoscimento delle tutele per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori c.d. fragili, di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previsto fino al 31 dicembre 2021, non è stato prorogato per l’anno 2022.

Alla luce di ciò, con messaggio 11 febbraio 2022, n. 679, l’INPS ribadisce che, per l’anno 2022, non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche di malattia per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili.

L’Istituto specifica, inoltre, che per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele in argomento, nei confronti delle medesime categorie di lavoratori di cui sopra, potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili, e per le sole giornate del 2021.

L’INPS, ricorda, inoltre, che per l’anno in corso, il legislatore ha disposto unicamente la proroga delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell’attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili, e ha disposto, al comma 2 del medesimo articolo 17, che “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione […] sono individuate le patologie […] in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile.

 

A tale riguardo, segnaliamo che il Ministero della Salute, ai fini dell’applicazione del citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha emanato, di concerto con il Ministero del Lavoro e il Ministero per la PA, il Decreto interministeriale 4 febbraio 2022 (G.U. n. 35/2022), con il quale individua le patologie e condizioni croniche che comportano il riconoscimento dello status di “lavoratore fragile” e in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.

Il Decreto precisa che l’esistenza delle patologie e condizioni sopra richiamate è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Per l’elencazione delle suddette patologie e condizioni si rimanda al testo del decreto, di seguito allegato.

ALLEGATO: Messaggio_numero_679_del_11-02-2022

Min_salute_d.4_02_2022

 


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